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Articoli 13/10/2014

Sai dove esporre il contrassegno assicurativo?

di Carlo Rinaldi

Chi possiede un'auto, sa che ha l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo in modo che sia visibile dall'esterno del veicolo. Ma non tutti sanno che il Codice della Strada prevede un solo posto in cui posizionarlo.
Ricapitoliamo, questa norma che non sembra ma è così importante.

 

Cosa impone il CDS –
"TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello (1)] relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi. (1)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

 

Con il termine "contrassegno" assicurativo si intende il piccolo tagliando di forma quadrata che viene consegnato dalla compagnia di assicurazione al proprio assicurato, insieme ai documenti di polizza, e che attesta la regolare copertura del veicolo.
Secondo l'art. 181 del Codice della Strada, è obbligatorio esporre tale contrassegno "sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli" (per la definizione dei motoveicoli e motocicli, vedi nota).
Sì, ma dove? Il Codice non lascia dubbi: l'art. 181 appena citato prevede che il contrassegno debba essere esposto "nella parte anteriore o sul vetro parabrezza". Questo significa che qualunque altro posto (ad esempio, il vetro laterale posteriore o il vetro posteriore) è scorretto e viene sanzionato con una sanzione variabile tra i 25 a euro 99.
 

 

 

 

Nota : i motoveicoli, secondo l'art. 53 del Codice della Strada, sono tutti i veicoli a motore a due, tre o quattro ruote; di questa categoria fanno parte i motocicli, che sono definiti nello stesso articolo come veicoli a motore a due ruote adibiti al trasporto di persone (al massimo due).
 I ciclomotori, invece, sono veicoli a due ruote con caratteristiche specifiche, ben distinte da quelle dei motocicli, come stabilite dall'art. 52 del Codice della Strada.

(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé..

 

(*) Agente della Polizia Municipale

 

 

 

 

Lunedì, 13 Ottobre 2014
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