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Articoli 21/11/2013

Ponti che crollano e sottopassi che si allagano

di Paola Villani*
Il ponte crollato lungo la statale 129 - Foto da agi.it

Il vero problema in Italia non è dato dall’emergenza climatica: negli ultimi anni troppi politici hanno cercato non soltanto di operare in grande ma hanno posto come vincolo quello di far operare solo e soltanto gli amici degli amici e – se questi non avessero avuto i titoli o le certificazioni occorreva soltanto produrli a tavolino. Tanto, dicevano tra loro, “chi controlla?”. A parole si dichiarava di “voler riavviare la macchina che progetta e realizza grandi, medie e piccole infrastrutture viarie, ferroviarie e marittime rimasta inceppata negli anni“ nella pratica si facevano progetti di ben altro tipo. Ma gli artefici del piano scellerato non avevano considerato che un’opera può anche essere realizzata ma se non viene eseguita a regola d’arte presto o tardi chiunque se ne potrà avvedere. Lo evidenzia anche il nome: infatti nell’ingegneria civile “ponti”, “sottopassi” e “gallerie” vengono denominate “opere d’arte” nel senso che tutti (o quasi) possono progettare e realizzare una strada ma per alcune opere occorre “vera” competenza e “reale” capacità.

Ed ora che i sottopassi si allagano (a ripetizione) e che i ponti crollano (con inusitata frequenza) qualcuno inizia a fare i controlli e si scoprono realtà che mai i cittadini avrebbero sospettato o ipotizzato. Si fa presto a dire che è stato minato il clima di fiducia nella politica… quando si verificano tragedie e si contano morti e feriti, quando interi territori sono in balia delle acque e le ripercussioni, anche sul tessuto economico, si riverberano per mesi in un intorno vasto e che tocca non solo le note Regioni del Sud ma Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, molti iniziano a pensare che i responsabili politici avrebbero dovuto avvedersene e se così non è stato…

La fiducia nelle istituzioni, la certezza delle regole, le buone pratiche erano capisaldi. Poi, qualcosa è mutato. 

Ora tra alluvioni, semplici temporali o scrosci di pioggia, un intero Paese evidenzia i problemi etici e morali che hanno permesso a taluni, forse troppi, di agire indisturbati. 
 
 
Ma vediamo la Normativa: ai sensi degli articoli 15 (comma 1) 25 e 33 del Codice della Strada e art. 60 Reg. Attuazione CdS non è prevista la possibilità di allagamento di una parte della sede stradale (anche se in sottopasso) e la progettazione e successiva realizzazione deve conteplare la possibilità di  manutenzione senza determinare intralcio alla circolazione dei veicoli; è contemplata per emergenza e necessità (art. 38 CdS) la possibilità di collocare segnali (anche semaforici) temporanei ma soltanto sulle strade extraurbane o urbane con limite di velocità pari o superiore a 70 km/h


 [[CdS Art. 15. Atti vietati -
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

CdS Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale 
Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

Art. 60 Reg. Attuazione - Ubicazione delle pertinenze di servizio
1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4 del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico.

Art. 38. Segnaletica stradale 
[omissis]
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7.
 (3) Le parole: “in caso di urgenza e necessità” sono state così sostituite dallart. 6, comma 1, lett. a) della L. 29 luglio 2010, n. 120.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h”]]

 

 

*Dip.Ingegneria Civile e Ambientale
sezione Infrastrutture di Trasporto e Geoscienze
Politecnico di Milano

 


 

Forse neppure la tragedia della Sardegna servirà a cambiare le cose che non vanno, ecco il perché nelle parole di un architetto del Politecnico di Milano. (ASAPS)

 

 



Giovedì, 21 Novembre 2013
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