Al fine di contenere le responsabilità della filiera del trasporto, chi spedisce della merce all’estero, deve rispettare le portate previste per gli autocarri in vigore nel paese di destinazione della merce.
email-Montiano (Fc)
*** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che con il DM 06 aprile 1998 è stata data attuazione alla Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996, con la quale sono stati stabiliti, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale. Dall’esame dell’allegato I del predetto DM si evince che agli autotreni e agli autoarticolati a 5 o 6 assi, fatti salvi pesi inferiori, viene riconosciuto un peso massimo di 40 t. a fronte delle 44 t. previsto dalla normativa nazionale italiana. Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che indipendentemente dalla massa indicata sulle carte di circolazione, la circolazione di veicoli in ambito internazionale richiede l’osservanza della massa massima fino a 40 t.; inoltre non è concessa neppure la franchigia prevista del 5%. Pertanto chi spedisce la merce all’estero deve rispettare, nel trasporto internazionale, la prescrizione di cui trattasi a 40t. (44 t. se trattasi di autoarticolato che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi). (ASAPS)
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