Buongiorno, il trasporto di vino in contenitori di legno (botti) è soggetto al’etichettatura indicante "per prodotti alimentari" imposta dal D.Lgs 06/11/07 n.193 art.6 comma 5 ? email-Colleferro (RM) *** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il trasporto del vino è disciplinato da norme mirate alla sua salvaguardia affinchè siano impedite forme di attività illecite di sofisticazione vinicola e le principali norme sono riconducibili ai: D. Lgs. 260/2000 - Regolamento CE 884/2004 - Legge 82/06). L’articolo 6, comma 5 del D. Lgs. 193/07 prescrive che i contenitori/cisterne sia riportata la menzione chiaramente visibile e indelebile come prescrive l’allegato II, capitolo IV, del Regolamento CE n. 852/2004 (si ritiene applicabile anche alle botti con capienza superiore a 60 litri). (ASAPS) |
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