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Articoli 14/01/2015

PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DALL’UE O SEE SENZA LIMITI DI VALIDITA’
Dal 20 gennaio si applica il sistema sanzionatorio previsto dall’art.136-bis CdS comma 3
UFFICIO STUDI ASAPS

 

Dal 20 gennaio 2015 si applicano le disposizioni ed il relativo sistema sanzionatorio previsto dall’art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo), comma 3, ultimo periodo, del Codice della Strada, secondo cui il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale (vedasi art. 118-bis CdS), deve procedere alla conversione della patente posseduta, pena l’applicazione delle sanzioni riconducibili all’art. 126, comma 11, CdS  (€ 155,00 e ritiro della patente di guida).
Con l’entrata in vigore della predetta disposizione (il 19 gennaio 2013) non si era ben capito quando la sanzione di cui trattasi poteva essere applicata (cioè se i due anni potevano essere conteggiati prima dell’entrata in vigore della norma stessa) e perciò sono stati formulati numerosi quesiti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 136-bis, comma 3, ultimo periodo, del Codice della Strada.

 

>LEGGI L'ARTICOLO


Una utile scheda riepilogativa per la nuova importante  normativa che sta per entrare in vigore. (ASAPS)

Mercoledì, 14 Gennaio 2015
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