In vigore dal 23 agosto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 che disciplina i termini e le modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in
favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8
agosto 2006, é finalizzato ad attribuire alle vittime del dovere, nel limite
massimo di spesa annua fissata a 10 milioni di euro per il 2006, i benefici già
previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ovvero ai
familiari superstiti. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno provvederà a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre 2006 ed
entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria
unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli
eventi.
Il d.P.R. 7
luglio 2006, n. 243
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