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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose.

G.U. n. 87 del 13 aprile 2006

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

6 aprile 2006

(G.U. n. 87 del 13.4.2006)

  

Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose.

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 
        
Visto l’art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita;

 Visto l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile;

  Premesso:

 che le esigenze di spostamento sul territorio nazionale hanno determinato un incremento del numero di persone che si avvalgono dei mezzi ferroviari, marittimi ed aerei e che altrettanto elevato è il traffico veicolare sulle strade per il trasporto di persone e merci;
        
che, nonostante le azioni di prevenzione adottate per garantire la sicurezza dei trasporti, continuano ad essere frequenti incidenti gravi che vedono coinvolte un gran numero di persone;
        
che rilevante è la pericolosità connessa ad incidenti con presenza di sostanze pericolose, sia per quanto può avvenire durante il loro trasporto sia negli stabilimenti industriali, e, pertanto, nonostante l’adozione di misure di sicurezza, resta elevato il rischio per la popolazione;
        
che sull’intero territorio nazionale si manifestano, spesso in modo non prevedibile, fenomeni di crolli ed esplosioni di strutture che in molti casi coinvolgono anche un gran numero di persone;

Tenuto conto:

  che, in occasione di incidenti di questo tipo, l’intervento delle diverse strutture operative preposte al soccorso, seppur tempestivo ed organizzato, perde di efficacia e di efficienza in assenza di un’adeguata attività di coordinamento complessivo delle operazioni;
  che la ripercussione di alcuni incidenti, anche con un’area di impatto apparentemente limitata, può, di fatto, rivelarsi estremamente ampia, coinvolgendo un numero elevato di persone;
  che all’impegno dedicato alla ricerca e al soccorso di vittime e feriti sul luogo dell’incidente deve necessariamente affiancarsi un’attività di informazione ed assistenza alla popolazione non direttamente coinvolta dall’evento;
  che un corretto flusso delle informazioni tra le sale operative dei diversi enti, amministrazioni e società coinvolte, a diverso titolo, nella gestione dell’emergenza consente una migliore valutazione dell’evento, garantisce una maggiore tempestività dell’intervento coordinato e favorisce il concorso di tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

 

Considerato:

 che un’organica strategia di intervento deve prevedere un progetto di coordinamento che eviti sovrapposizioni e dispersione di energie umane e finanziarie, pur nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei soggetti competenti all’attuazione degli interventi di soccorso ed assistenza;

 che si rende indispensabile fornire alle componenti e alle strutture operative della protezione civile, di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adeguate indicazioni affinché si raggiunga il necessario coordinamento operativo nella gestione di emergenze connesse ad incidenti;

 Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Emana

la seguente direttiva:
 

 Al fine di conseguire uniformità di indirizzo e di azione, il Capo del Dipartimento della protezione civile vorrà fornire alle diverse componenti e strutture operative, le indicazioni necessarie a garantire il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.

 In particolare provvederà a:

-

definire un adeguato flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali delle componenti e strutture operative competenti a svolgere attività di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti che coinvolgono un gran numero di persone, in modo da assicurare l’immediata attivazione del sistema di protezione civile;

-

individuare le attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza attribuendo compiti alle componenti e strutture operative che intervengono;

-

assegnare le funzioni relative alla prima assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni.

 Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per quanto di propria competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle proprie procedure, sulla base delle predette indicazioni, si attiverà per definire le modalità ritenute più idonee per il conseguimento delle finalità di cui alla presente direttiva.

 

Roma, 6 aprile 2006
Il Presidente: BERLUSCONI

 



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Lunedì, 22 Maggio 2006
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