Sabato 27 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 05/04/2006

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 – Variazione della ragione sociale o della denominazione delle società agricole – Aggiornamento dei dati contenuti nelle carte di circolazione delle macchine agricole – Tariffa applicabile.

Circolare Prot. MOT3/1678/M350 del 03/04/2006

A norma dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 99/2004, la ragione sociale o la denominazione sociale delle società, il cui oggetto sociale è l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 cod. civ.), deve contenere l’indicazione di “società agricola”; ed il successivo comma 2, pertanto, impone un obbligo di adeguamento anche per le società già esistenti.

A tal fine, il medesimo comma 2, nel testo novellato dal decreto legislativo n. 101/2005, ha disposto che le società in parola “sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.”.

Essendo insorti dubbi interpretativi in ordine alla portata applicativa della norma riferita, la scrivente ha provveduto a richiedere apposito parere all’Agenzia delle Entrate, affinché fosse chiarito se l’esenzione disposta dal legislatore si estendesse anche all’aggiornamento dei dati contenuti nelle carte di circolazione delle macchine agricole in disponibilità delle predette società.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 954-15538/2006 del 15 marzo 2006, ha evidenziato che l’esonero in esame non è limitato “all’adeguamento della nuova ragione sociale degli atti catastali e dei pubblici registri immobiliari, ma comprende tutti gli altri adempimenti a tal fine necessari, tra i quali rientra la modifica della ragione sociale sui libretti di circolazione. Conseguentemente, l’imposta di bollo ed i diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, dovuti su tale ultimo adempimento, non sono più dovuti.”.

Pertanto, si fa presente che, nel caso di specie, dovrà procedersi alla emissione di un duplicato della carta di circolazione (causale 99), al fine di aggiornare la ragione sociale o la denominazione dell’intestatario con la dizione “società agricola”.

Il rilascio di detto duplicato è esente dal versamento sia dell’imposta di bollo sia dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad assicurare una corretta informazione dell’utenza interessata.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)


© asaps.it
Mercoledì, 05 Aprile 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK