A norma dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
99/2004, la ragione sociale o la denominazione sociale delle società, il cui
oggetto sociale è l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 cod.
civ.), deve contenere l’indicazione di “società agricola”; ed il successivo
comma 2, pertanto, impone un obbligo di adeguamento anche per le società già
esistenti.
A tal fine, il medesimo comma 2, nel testo novellato dal decreto legislativo n.
101/2005, ha disposto che le società in parola “sono esentate dal pagamento di
tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della nuova ragione sociale o
denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari
e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.”.
Essendo insorti dubbi interpretativi in ordine alla portata applicativa della
norma riferita, la scrivente ha provveduto a richiedere apposito parere
all’Agenzia delle Entrate, affinché fosse chiarito se l’esenzione disposta dal
legislatore si estendesse anche all’aggiornamento dei dati contenuti nelle
carte di circolazione delle macchine agricole in disponibilità delle predette
società.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 954-15538/2006 del 15
marzo 2006, ha evidenziato che l’esonero in esame non è limitato
“all’adeguamento della nuova ragione sociale degli atti catastali e dei
pubblici registri immobiliari, ma comprende tutti gli altri adempimenti a tal
fine necessari, tra i quali rientra la modifica della ragione sociale sui libretti
di circolazione. Conseguentemente, l’imposta di bollo ed i diritti di cui alla
legge 1° dicembre 1986, n. 870, dovuti su tale ultimo adempimento, non sono più
dovuti.”.
Pertanto, si fa presente che, nel caso di specie, dovrà procedersi alla emissione
di un duplicato della carta di circolazione (causale 99), al fine di aggiornare
la ragione sociale o la denominazione dell’intestatario con la dizione “società
agricola”.
Il rilascio di detto duplicato è esente dal versamento sia dell’imposta di bollo
sia dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986.
Si invitano gli Uffici in indirizzo ad assicurare una corretta informazione
dell’utenza interessata.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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