Lunedì 14 Ottobre 2024
area riservata
ASAPS.it su

a cura di Roy Pietrucci*
🛂 ASAPS INFORMA

🚨 OMICIDIO STRADALE
(ART. 589 BIS C.P.)

🚨 LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME
(ART. 590 BIS C.P.)


 

 

🤔❓
In quali casi la pattuglia che interviene sul posto, ove è stato commesso uno dei reati di cui sopra, DEVE o PUÒ procedere all'arresto del responsabile (o del corresponsabile) in flagranza di reato?

👮🏻👮🏻‍♀️❗
✅ DEVE:

L'art. 380 c. 2 lett. m quater cpp prevede l'arresto OBBLIGATORIO per le fattispecie previste dall'art. 589 bis cc. 2 e 3 cp.

Ovvero:

2️⃣ comma 2:
se il responsabile (o corresponsabile) si trova sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oppure in stato di ebbrezza con tasso alcolemico > 1,5 g/l;

3️⃣ comma 3:
se il responsabile è in stato di ebbrezza con tasso alcolemico > 0,8 g/l e:
b) sta esercitando autotrasporto professionale di merci;
c) sta esercitando autotrasporto professionale di persone;
d) sta guidando un veicolo con mcpc (compreso il rimorchio) > 3,5 t.

⚠️ ATTENZIONE PERÒ!:

NON si procede comunque all'arresto se il conducente (responsabile o corresponsabile) si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

✅ PUÒ:

L'art. 381 c. 2 lett. m quinques cp prevede l'arresto FACOLTATIVO per tutte le fattispecie previste dall'art. 590 bis (lesioni gravi o gravissime) ad eccezione dell'ipotesi semplice (non aggravata) di cui al comma 1.

⚠️ ATTENZIONE PERÒ!


Anche in questo caso, subentra l'art. 189 c.8 del CdS, che VIETA l'arresto in ogni caso in cui il conducente si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

 

*Ispettore della Polizia Stradale
Consigliere Nazionale ASAPS

 

 


 

 

SOSTIENI LA RACCOLTA DATI DELL'OSSERVATORIO ASAPS PER LA SICUREZZA STRADALE,
SOSTIENI LA VOCE LIBERA DELL'INFORMAZIONE SULLA SINISTROSITA' SULLE STRADE
CON LA TUA DONAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

 

 

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

 

Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook

 

Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram

 

Venerdì, 26 Aprile 2024
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK