Contratto di trasporto, è valido anche se privo di data certa
da uominietrasporti.it
Oggi ci occupiamo della cosiddetta “data certa” nel contratto di trasporto merci su strada. Si tratta dell’art. 6, d.lgs. n. 286 del 2005, poi modificato dal d.lgs. n. 214 del 2008. L’articolo recita: «Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».
Vedremo come la presenza o meno della data certa (o la sua deducibilità attraverso altri indizi) sia stato oggetto di contestazione tra un committente e una ditta di autotrasporto. Ma andiamo con ordine...
>Continua a leggere su uominietrasporti.it
|
Clicca qui per iscriverti al nostro canale TelegramClicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram
|