A cura di Roy Pietrucci*
A.D.R. 1.1.3.6
TRASPORTO IN COLLI
ESENZIONE PARZIALE PER UNITA’ DI TRASPORTO
COME SI CALCOLA ?
ASPETTI PRATICI, ESEMPI, PRESCRIZIONI E SANZIONI
L'esenzione parziale è prevista nel capitolo 1.1.3.6 della normativa ADR e determina agevolazioni per il trasporto in colli di determinate quantità di materie pericolose.
Il principio, in generale, è quello che fino ad una certa quantità, inversamente proporzionale alla pericolosità, una unità di trasporto (inteso come l’intero complesso veicolare) può trasportare merci pericolose senza dover necessariamente rispettare tutte le numerose e severe prescrizioni della normativa ADR.
L'esenzione, infatti, è definita parziale in quanto alcune disposizioni ADR andranno comunque sempre rispettate indipendentemente dalla quantità trasportata.
L'esenzione parziale di cui al 1.1.3.6 ADR non è obbligatoria, quindi il conducente può decidere di circolare in totale regime ADR anche se le materie trasportate gli consentirebbero l'esenzione parziale...
>Leggi la scheda
Un utilissimo contributo per i professionisti del controllo stradale. Una ampia scheda sul Trasporto in colli e le esenzioni parziali per unità di trasporto.
Un’altra pratica scheda a cura di Roy Pietrucci per i soci ASAPS.
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