a cura dell'avvocato Rosa Bertuzzi
Foresta urbana - legno vergine risultate da abbattimenti, da operazioni di potatura o messa in sicurezza è da considerarsi materiale forestale escluso dal regime di trattamento dei rifiuti
Con riferimento alla disciplina degli sfalci e potature, sulla classificazione di rifiuto o non rifiuto, un importante contributo e chiarimento arriva con la recente sentenza n.4221 del 01.02.2023, Cass.pen., Sez. III, che ha affermato il seguente principio di diritto: “gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto, e che quindi rientrano nella deroga di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f, D.L.vo 152/2006, sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti”.
In ordine all’importante sentenza di cui sopra, l’Avvocato Rosa Bertuzzi fondatrice di Ambienterosa S.R.L. ha formulato, in data 27.07.2023 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il seguente quesito “Il legno vergine da abbattimenti di potature da manutenzione, messa in sicurezza, silvicoltura, urbana o recuperato da eventi eccezionali, sia del patrimonio arboreo pubblico che privato, sia esso pulito e non frammisto a rifiuti, ipotesi di quando viene gestito da imprese forestali o agricole per gli scopi consentiti dall'art. 185 lettera f (in agricoltura, silvicoltura o per produzione di biomassa) è da considerarsi materiale forestale escluso dal trattamento dei rifiuti?”.
In risposta al quesito di cui, la dr.ssa Silvia Grandi della Direzione Generale Economia Circolare del MASE, con nota del 3.08.2023 affermava: “Con riferimento alla richiesta avanzata da codesta società, relativamente all’ambito di applicazione della norma citata in oggetto si rappresenta che la Sentenza di Cassazione n. 4221 del 01/02/2023, citata nella suddetta nota, ha fornito l’interpretazione della norma in argomento, coerentemente con i principi generali ispirati alla protezione dell’ambiente e alla tutela della salute umana”.
Pertanto, qualora i presupposti citati in sentenza non ricorrano, gli sfalci e le potature dovranno essere considerati rifiuti e, pertanto, dovranno essere assoggettati alla disciplina dei medesimi: da ciò discende che il loro trasporto si configura come illecito se compiuto in assenza delle prescritte iscrizioni all’Albo Gestori ambientali, integrando in tal modo il reato di cui all’art.256 del D.L.vo 152/2006.
Avv.to Rosa Bertuzzi
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