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Circolari 01/02/2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole - Aggiornamento delle carte di circolazione relative alle macchine agricole.conseguente alla variazione della ragione sociale o della denominazione della società agricola. testo

Circolare Prot. MOT3/4082/M360 del 26/01/2006


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Circolare Prot. MOT3/4082/M360 del 26/01/2006

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole - Aggiornamento delle carte di circolazione relative alle macchine agricole.conseguente alla variazione della ragione sociale o della denominazione della società agricola.

Sulla G.U. n. 94 del 22 aprile 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 il cui art. 14, comma 13, prevedeva che: “La legge 8 agosto 1991, n. 264 non si applica all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni”.

Attesa la genericità della formulazione letterale della norma, questa Direzione aveva inizialmente ritenuto di non poterne dare applicazione compiuta, non essendo stati individuati espressamente i soggetti che, nell’intento del legislatore, avrebbero dovuto essere esentati dal rispetto delle disposizioni statuite dalla legge n. 264/1991, al fine dell’esercizio dell’attività di consulenza riferita alla circolazione delle macchine agricole.

Ciò premesso, si evidenzia che la predetta norma ha recentemente subito una modifica ad opera dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2005), il quale ha più chiaramente disposto che: “La legge 8 agosto 1991, n. 264 non si applica all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l’attività agromeccanica ….(omissis)… maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

Conseguentemente, avendo lo stesso legislatore risolto gli iniziali dubbi interpretativi in ordine all’ambito soggettivo di applicabilità della disposizione, si rende possibile segnalare le Organizzazioni professionali che, al momento, appaiono soddisfare i requisiti prescritti:

1. Confederazione Nazionale Coldiretti;
2. Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana;
3. Confederazione Italiana Agricoltori;
4. Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola;
5. Confederazione Agromeccanici.

Ogni altra Organizzazione professionale che, nell’ambito del settore di riferimento, ritenga di possedere il requisito della maggiore rappresentatività a livello nazionale, potrà darne segnalazione a questa Direzione Generale che provvederà alle necessarie verifiche presso le competenti Istituzioni.

Il libero accesso agli sportelli della Motorizzazione è consentito a tutte le predette Organizzazioni professionali per il tramite delle proprie strutture territoriali, di cui ciascuna di esse si avvale per l’esercizio della propria attività.

Il libero accesso deve ritenersi in ogni caso limitato, per espressa previsione normativa, all’espletamento degli adempimenti riferiti esclusivamente alle operazioni di motorizzazione relative alle macchine agricole.

Non ricorrendo l’applicabilità delle norme stabilite dalla legge n. 264/1991, è evidente che si prescinde sia dal possesso della autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia dal possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività stessa.

Ciò rende ragione della esigenza di adottare opportune cautele che valgano ad evitare possibili abusi.

Pertanto, si evidenzia la necessità che le strutture territoriali delle predette Organizzazioni professionali individuino le persone fisiche che debbono essere preventivamente accreditate (vale a dire identificate) presso ciascuno degli Uffici della Motorizzazione ove si intende operare.

L’accreditamento è effettuato “una tantum” su istanza (in carta semplice) del soggetto munito dei poteri di rappresentanza legale di ciascuna struttura territoriale, redatta conformemente ai contenuti dello schema allegato e contenente l’elenco dei nominativi delle persone fisiche che accederanno allo sportello.

Si fa presente, peraltro, che non sussiste alcun limite minimo o massimo rispetto al numero delle persone che possono essere delegate ad accedere agli sportelli.

All’istanza debbono essere allegate le fotocopie dei documenti di identità o di riconoscimento, in corso di validità, di ciascuna persona fisica indicata nell’elenco e, nel caso di cittadini extracomunitari, una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Ciascuna struttura territoriale provvederà ad aggiornare, con le medesime modalità, l’elenco dei nominativi delle persone legittimate ad accedere agli sportelli della Motorizzazione.

Verificata la regolarità formale dell’istanza e della documentazione allegata, l’Ufficio della Motorizzazione rilascerà un codice meccanografico identificativo che dovrà essere utilizzato al fine della presentazione delle pratiche.

Successivamente, l’Ufficio della Motorizzazione procederà ad effettuare, come di consueto, verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in seno all’istanza.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad una scrupolosa applicazione delle istruzioni applicative contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

Mercoledì, 01 Febbraio 2006
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