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- AUTOTRASPORTO NAZIONALE DI COSE -
MANCANZA A BORDO DEL VEICOLO DEI DOCUMENTI ATTESTANTI IL CORRETTO RAPPORTO DI LAVORO
Ufficio Studi ASAPS

Foto Coraggio© - archivio Asaps

L’art. 12 del Decreto Legislativo n. 286/2005, al comma 5, prevede che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi debbono tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari (non soggiornanti di lungo periodo), l’attestato di conducente di cui all’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21/10/2009 (si applica la sanzione amministrativa riconducibile all’art. 180, comma 7, CdS di € 42,00 - pagamento entro 5 gg. € 29,40 - intimazione a presentare la documentazione ad un Ufficio di Polizia entro 30 giorni)...

>Leggi la scheda


Un altro prezioso contributo per i nostri soci professionisti dell’autotrasporto. (ASAPS)

Martedì, 14 Settembre 2021
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