Agenzia Entrate
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada. Articolo 5, comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Agenzi Entrate
Divisione Contribuenti
Risposta n. 330
OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada. Articolo 5, comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - fa presente che l'Agenzia delle entrate con la risoluzionedel 18 aprile 2016, n. 25/E, ha chiarito che le quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal codice della strada, sono esenti dell'imposta di bollo, in quanto atti ricompresi nell'ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui all'articolo 5, comma 4, della tabella, allegato B, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 642...