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Varie , Circolari 17/09/2020

Agenzia Entrate
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada. Articolo 5, comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Risposta n. 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzi Entrate
Divisione Contribuenti

Risposta n. 330

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada. Articolo 5, comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - fa presente che l'Agenzia delle entrate con la risoluzionedel 18 aprile 2016, n. 25/E, ha chiarito che le quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal codice della strada, sono esenti dell'imposta di bollo, in quanto atti ricompresi nell'ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui all'articolo 5, comma 4, della tabella, allegato B, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 642...

>Il testo integrale

Giovedì, 17 Settembre 2020
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