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Alla revoca dei lavori di pubblica utilità non può seguire la sospensione condizionale 

Foto di repertorio dalla rete

Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 20 luglio 2020 n. 21547. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver disposto la revoca dei lavori di pubblica utilità e ripristinato la pena inflitta in origine in fase di cognizione, non può concedere la sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione, con la sentenza 21547, accoglie il ricorso della pubblica accusa, contro la decisione di far seguire alla revoca del lavoro di pubblica utilità il beneficio della sospensione condizionale del trattamento sanzionatorio, deciso in prima battuta, e fissato in 4 mesi di arresto e 1000 euro di ammenda. Per il Pm, come per la Suprema corte, è una scelta sbagliata.

La Cassazione ricorda che il principio generale di intangibilità del giudicato impedisce, tendenzialmente, al giudice dell'esecuzione di cambiare le decisioni prese in sede di cognizione, che devono considerarsi definitive perché non più impugnabili in via ordinaria. Una regola che conosce poche ed espresse eccezioni, come l'abolizione del reato, la dichiarazione di incostituzionalità, il riconoscimento della continuazione ecc.

E nessuna di queste ipotesi riguardava il caso esaminato. I giudici di legittimità ribadiscono che il procedimento di esecuzione non si può usare per ottenere, in via surrogatoria, provvedimenti che il giudice di cognizione avrebbe potuto adottare, se l'istanza arriva in tempo utile. Nello specifico il condannato aveva chiesto di essere ammesso, come pena sostitutiva, al lavoro di pubblica utilità. Un passo, ricorda la Cassazione, che comporta la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale pena, vista l'incompatibilità tra i due istituti

 

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore 21 luglio 2020

Venerdì, 24 Luglio 2020
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