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a cura di Gianluca Fazzolari*
REGOLAMENTO (UE) 2020/698
rinnovo e proroga di certificati, licenze e autorizzazioni, rinvio di verifiche e attività formative periodiche nei settori della legislazione in materia di trasporti

Il 27 maggio scorso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 165/10, è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (testo rilevante ai fini SEE) recante: misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti.

Tutto ciò avviene in tempo di Covid-19! A seguito di una serie di provvedimenti assunti in maniera estemporanea e non coordinata da alcuni Stati membri dell’U.E., concernenti: il rinnovo, la proroga ed il rinvio della validità di certificati, licenze, autorizzazioni, verifiche e attività formative periodiche nei settori della legislazione in materia di trasporti, era assolutamente prevedibile ed auspicabile a livello unionale, e con chiari ed evidenti effetti anche nell’ambito dello Spazio Economico Europeo, che venissero emanate norme generali - con carattere omogeneo ed univoco - tali da essere uniformemente condivise in tutta l’U.E. in modo da non ingenerare confusione nelle Autorità preposte ai controlli.
 
L’epidemia da Covid‐19 e la relativa crisi sanitaria pubblica, si legge nel preambolo al neo introdotto regolamento che avrà effetti dal 4 giugno 2020, rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, i cittadini dell’Unione e gli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell’adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell’Unione in materia di trasporti. In particolare, continua il testo licenziato Parlamento europeo e dal Consiglio, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione per garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili. È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.

Sicchè il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 4 giugno 2020, stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l’epidemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, negli ambiti disciplinati dalla seguente legislazione unionale:

ambito trasporto stradale
• direttiva 2003/59/CE;
• direttiva 2006/126/CE;
• regolamento (UE) n. 165/2014;
• direttiva 2014/45/UE;
• regolamento (CE) n. 1071/2009;
• regolamento (CE) n. 1072/2009;
• regolamento (CE) n. 1073/2009;

ambito trasporto ferroviario
• direttiva (UE) 2016/798;
• direttiva 2004/49/CE;
• direttiva 2007/59/CE;
• direttiva 2012/34/UE;

ambito trasporto nel settore della navigazione interna

• direttiva 96/50/CE;
• direttiva (UE) 2016/1629;

ambito relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali
• regolamento (CE) n. 725/2004;
• direttiva 2005/65/CE;

considerando che per talune fattispecie, così per come previste dal regolamento in parola - cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio ed approfondimento -, qualora uno Stato membro abbia deciso di non applicare proroghe o rinvii non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe che invece si applicano in un altro Stato membro.

Per meglio inquadrare le proroghe ed i rinvii in materia di trasporto stradale, si rinvia all’unito elaborato:

>All. 1 PROROGHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/698


>All. 2 TESTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/698



* Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica



Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato cui appartiene.

 



Un utilissimo articolo con allegate tutte le novità e proroghe con le relative illustrazioni a disposizione dei soci ASAPS

Lunedì, 01 Giugno 2020
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