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Applicazione della sanzione prevista dall’art. 46
Della legge n. 298/74 - Prescrizioni specifiche
Ufficio Studi ASAPS

Foto Coraggio© - archivio Asaps

Secondo la Cassazione Civile (Sezione II), sentenza n. 23082 del 30 ottobre 2009: «L’art. 88, comma 3, del codice della strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 del d. lgs. 14 marzo 1998, n. 85 - che contiene una generale autorizzazione all’esercizio di attività di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori - la sanzione di cui al citato art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di chi trasporti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del medesimo o non previsti nella carta di circolazione» [nella specie su un autocarro con rimorchio destinato - secondo le carte di circolazione - al trasporto specifico di macchine operatrici venivano trasportati, invece, tubi in cemento]...

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da il Centauro n. 228

 

Lunedì, 11 Maggio 2020
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