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Cassazione: «L'alterazione del tachigrafo è un reato se lo commette il datore di lavoro, ma non l'autista»
da uominietrasporti.it

Il conducente di un veicolo pesante che circola con tachigrafo manomesso non commette un’infrazione penale, ma è punibile soltanto con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 co.2 del codice della strada. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione penale (sezione I, 19 gennaio 2018, n. 2200), che sembra contraddire le precedenti pronunce sul tema, dove aveva sempre interpretato la manomissione del tachigrafo come un reato previsto dall’art. 437 del codice penale, quello che cioè prevede più in generale l’alterazione di tutti gli strumenti in grado di garantire la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. E invece no, perché la Corte effettua una distinzione molto netta tra i casi in cui a manomettere il tachigrafo sia un datore di lavoro e che quindi non guida poi il veicolo con strumento alterato, da quello in cui l’alterazione sia stata posta in essere dallo stesso conducente che è al volante del mezzo.

Per spiegare perché ricordiamo che il caso in questione era relativo a un autista di un autoarticolato, accusato di reato di rimozione di cautele contro infortuni sul lavoro, per avere alterato (il 9 aprile 2015) il funzionamento del tachigrafo digitale esistente sul mezzo di trasporto tramite una calamita. Il Tribunale di Cremona aveva assolto l’autista (dal reato penale), ma il pubblico ministero aveva presentato ricorso in Cassazione. Volendo semplificare, tutta la questione ruota attorno a un problema così sintetizzabile: rispetto all’alterazione del tachigrafo, intervengono due norme, quella penale dell’art 437 e quella dell'art. 179 del codice della strada. Quale delle due deve prevalere? Per il diritto quella speciale. Ma la Cassazione in realtà ha detto che queste due norme non sono così sovrapposte. Perché la norma dell'art. 437 cod.pen. è di maggiore «ampiezza» rispetto a quella del codice della strada, in quanto «include come destinatari, essenzialmente, tutti i soggetti su cui gravi un obbligo di prevenire - tramite impianti, apparecchi o segnali - disastri o infortuni sul lavoro». In altri termini, tutela la pubblica incolumità con riferimento all'ambiente di lavoro, imponendo di adottare strumenti preventivi circa il rischio di infortuni. Di conseguenza, secondo i giudici, è pensata per attività produttive o comunque di impresa. E quindi, sottolinea la Corte, «tale aspetto pone in rilievo in modo del tutto diverso la condizione del “datore di lavoro” che imponga la manomissione degli strumenti di controllo rispetto a quella del conducente del mezzo». 

Perché nel caso del datore di lavoro che realizzi o imponga l'alterazione di un apparecchio finalizzato a prevenire gli infortuni, scatta il reato di cui all'art. 437 cod. pen, in quanto ci si trova di fronte in un caso tipico di «rimozione» (da intendersi come l'attività con cui si evita il funzionamento dell'apparecchio). Quindi in questo caso è già soltanto che sia avvenuta la rimozione a far scattare il reato, a prescindere dal fatto che il veicolo circoli o meno.

Nel caso in cui invece la “rimozione” l’abbia compiuta il conducente che sta nello stesso momento utilizzando il veicolo, allora – dice la Cassazione – «la previsione dell'art. 179 del codice della strada incorpora tutte le caratteristiche obiettive del fatto (ossia il circolare con un veicolo munito di cronotachigrafo alterato)». Ecco perché nel caso del conducente che ha alterato ma guida il veicolo con strumento alterato, l’unica norma che si possa applicare è il codice della strada. E quindi «l'avvenuta applicazione dell'articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l'alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all'art. 437 cod.pen».

E quindi nel caso in questione il ricorso del pubblico ministero va respinto e quindi l’autista va sanzionato, ma non incriminato penalmente.

da uominietrasporti.it


Una sentenza della Cassazione in discontinuità con le precedenti. (ASAPS)

Martedì, 06 Marzo 2018
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