Ecco tutte le informazioni utili per accedere al Fondo per le vittime della strada
Veicoli non assicurati, casi di pirateria, casi di assicurazione con imprese poste in liquidazione, veicoli con targa straniera risultati poi non assicurati, ma non solo: una sintetica guida dei casi in cui ci si può rivolgere al FGVS
(ASAPS) L’aumento dei veicoli circolanti senza assicurazione, l’alto numero delle piraterie stradali e i tanti veicoli con targa straniera circolanti sul territorio nazionale dei quali alcuni non assicurati, hanno fatto sì che sia sempre più frequente il ricorso degli automobilisti e conducenti di veicoli a motore in genere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ( FGVS) che - lo ricordiamo - è alimentato con una quota delle polizze RCAuto che paghiamo tutti noi.
Il Fondo è stato istituito sulla base delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69. Si può definire un organismo di indennizzo amministrato dalla CONSAP Spa, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, e si finanzia coi contributi che tutte le imprese di assicurazione operanti in Italia sono obbligate annualmente a versare alla Consap stessa per ogni singolo contratto assicurativo, quindi come abbiamo detto con una percentuale delle polizze pagate per tutti i veicoli.
Vediamo di seguito quali sono i casi e le situazioni in cui si può ricorrere al Fondo:
1) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non identificati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale, pagato con una franchigia di 500 euro solo qualora si siano verificati danni gravi alla persona. In caso di assenza di danni gravi alla persona, il danno a cose non viene risarcito.
2) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale senza franchigia.
3) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. I danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose.
4) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (furto). In questo caso i danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà oppure che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
5) Per ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato del cosiddetto Spazio Economico Europeo (cioè dai paesi della Unione Europea, con l'aggiunta di Islanda, Norvegia e Liechtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni . Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e alle cose.
6) Per ottenere il risarcimento a seguito di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Anche in questo caso sono risarcibili i danni alla persona e i danni alle cose.
7) Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è tenuto, altesì, a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
L'intervento del Fondo per i casi indicati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro).
Precedentemente a far data dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.
Ma quali sono le modalità per accedere al Fondo. La denuncia del sinistro dovrà essere inviata con raccomandata a/r sia alla Consap S. p. A., presso la sede legale di Roma, in Via Yser 14, 00198, e sia alla cosiddetta "Impresa Designata", cioè una compagnia di assicurazioni indicata solitamente ogni tre anni dall'ISVAP e individuata in base al luogo in cui è avvenuto l’incidente. Sarà poi l'impresa “Designata” a trattare la pratica e a liquidare il danno.
Questo l'elenco delle imprese designate Regione per Regione secondo il provvedimento IVASS n.32 del 19 maggio 2015:
GENERALI ITALIA S.P.A. sede Mogliano Veneto: CAMPANIA, FRIULI- VENEZIA GIULIA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA sede Verona: BASILICATA, VENETO
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI sede Torino: VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, SARDEGNA
ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI sede Trieste: LOMBARDIA, MARCHE, LAZIO PUGLIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A sede Bologna: TRENTINO A.A., TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO, MOLISE, SICILIA e REPUBBLICA DI SAN MARINO
Per ulteriori dettagli clicca qui:
http://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/
>provvedimento IVASS -n-32-del-19-maggio-2015
Rispondiamo qui, con una apposita scheda, alle tante richieste di informazione che ci pervengono su chi ha diritto ad accedere in caso di incidente al Fondo per le vittime della strada, con quali modalità e soprattutto con quali limiti. (ASAPS)