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Corte di Giustizia: «Il trasporto fuori dalla UE in subvezione non è esente da IVA»
da uominietrasporti.it

I servizi di trasporto connessi all’esportazione dei beni fuori dall’Unione europea sono o meno soggetti a Iva? In base alla normativa prevista dall'146, par.1, lett. a), e) della direttiva 2006/112 sembrerebbe proprio di sì, in quanto prevede tale esenzione per le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori della Comunità e per le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, qualora siano direttamente connesse alle suddette cessioni. Il tutto allo scopo evidente di tassare i beni e i servizi soltanto nel luogo di consumo di questi.

Normativa questa recepita anche in Italia con l’art.9, comma 1, n.2 del D.P.R 633/1972 che include nella dizione di servizi anche i trasporti verso Paesi extracomunitari eseguiti da terzi subcontraenti e quindi dai subvettori.

La Corte di Giustizia UE, però, in una sentenza del 29 Giugno 2017 è d’accordo fino a un certo punto in quanto interpreta l’art. 146 della direttiva in modo restrittivo, spiegando che la prestazione di trasporto resa da un subvettore non soddisfa la condizione richiesta in questo articolo in quanto non è «direttamente connessa» all’esportazione del bene fuori dall’Europa. Un rapporto diretto, infatti, secondo la Corte, «implica non solo che, attraverso il loro obiettivo, le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione, bensì anche che tali servizi siano forniti direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni». Di conseguenza, sempre secondo la Corte «l’art.146, paragrafo 1, lett.e) della direttiva 2006/112, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi (…) relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni».

A questo punto l’amministrazione italiana dovrà adeguarsi a tale decisione e chiarire, contrariamente a quanto si legge nelle attuali circolari, che effettivamente l’esonero Iva va escluso per le operazioni di trasporto di beni dall’Italia verso Stati fuori dallo spazio comunitario.

da uominietrasporti.it

Giovedì, 28 Settembre 2017
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