Vigente al: 3-8-2017
LEGGE 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. (17G00116)
Vigente al: 3-8-2017
LEGGE 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. (17G00116)
(GU n.154 del 4-7-2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruita' della somma offerta a tale titolo.
>Leggi il testo integrale della legge
Un’altra rivoluzione nel Codice Penale e di Procedura Penale.
Un solo articolo di legge e ben 95 commi. Un sistema di legiferazione che non può sollevare perplessità. (ASAPS)