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Leggi-Circolari 05/07/2017

Vigente al: 3-8-2017
LEGGE 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale e all'ordinamento penitenziario. (17G00116)

(GU n.154 del 4 luglio 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigente al: 3-8-2017

LEGGE 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale e all'ordinamento penitenziario. (17G00116)
(GU n.154 del 4-7-2017)

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 


  1. Dopo  l'articolo  162-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il seguente:
  «Art. 162-ter (Estinzione del reato per  condotte  riparatorie).  -Nei casi di  procedibilita' a querela  soggetta  a  remissione,  il giudice dichiara estinto il reato, sentite  le  parti  e  la  persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro  il  termine massimo della dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose  del  reato.  Il risarcimento  del  danno  puo'  essere riconosciuto anche  in  seguito  ad  offerta reale ai  sensi  degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona  offesa,  ove  il  giudice  riconosca  la congruita' della somma offerta a tale titolo.

 

>Leggi il testo integrale della legge


Un’altra rivoluzione nel Codice Penale e di Procedura Penale.
Un  solo articolo di legge e ben 95 commi. Un sistema di legiferazione che non può sollevare perplessità. (ASAPS)
 

Mercoledì, 05 Luglio 2017
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