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Decreti Legge 26/06/2014

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

(G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)

Entrata in vigore: 25-06-2014

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)
(GU n. 144 del 24 giugno 2014)

 

STRALCIO

 

Articoli da 1 a 24
Omessi
 

Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con invalidità)

  1. All’articolo 330, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, dopo le parole: “laurea in ingegneria” sono inserite le seguenti: “, nonché da un rappresentante  designato  delle  Associazioni  di  persone  con invalidità esperto in materia. La partecipazione del  rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito”.
  2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  recante  nuovo  codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in  fine,  il seguente  periodo:  “Qualora,  all’esito  della  visita  di  cui   al precedente periodo, la commissione medica locale  certifichi  che  il conducente presenti situazioni di mutilazione  o  minorazione  fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne’ di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto,  i  successivi  rinnovi  di validità della patente di guida posseduta potranno  essere  esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo  la  durata  di  cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.
  3. All’articolo 381,  comma  5,  terzo  periodo,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole: “Il comune può inoltre stabilire” sono sostituite dalle seguenti:  “Il comune inoltre stabilisce”; dopo le parole: “n. 503, e”  è  inserita la parola: “può”.

 

 

 

Articoli da 26 a 32
Omessi

 



Art. 53
(Norma di copertura finanziaria)

  1. Alla copertura delle minori entrate  derivanti  dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  10  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma  1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'articolo  52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede  con  le  maggiori  entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di  cui  all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole:  «euro  37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

  b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole:  «euro  85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

  c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro  206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;

  d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro  450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;

  e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro  660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

  f) all'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  f)  le  parole:  «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

  g) all'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  g)  le  parole:  «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

  h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.  Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi  esecutivi lo  stesso  importo è ridotto della metà. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per  i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  è pari a euro 168.»;

  i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono  sostituite dalle seguenti: «euro 851».

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

  3. Il Ministro  dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

  4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  è  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 54
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno  successivo  a quello  della sua pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta ufficiale degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addì 24 giugno 201

NAPOLITANO

Renzi,  Presidente  del   Consiglio  
dei  ministri

Madia, Ministro per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta,  Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Alfano, Ministro dell'interno

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Martina,   Ministro    delle    politiche
agricole alimentari e forestali

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

Lorenzin, Ministro della salute

Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali

 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Fonte: www.gazzettaufficiale.it

 

 

 



Giovedì, 26 Giugno 2014
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