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Risponde di omicidio colposo l'automobilista che investe a velocità moderata il pedone fuori dalle strisce

Foto di repertorio dalla rete

Dalla Suprema corte tutte le regole di buona condotta: da prevedere il passaggio a piedi con il semaforo rosso e l'attraversamento oltre la segnaletica orizzontale
Dalla Suprema corte arriva il monito agli automobilisti che devono fare la massima attenzione ai pedoni cercando di prevedere anche eventuali irregolarità da parte loro. Risponde infatti di omicidio colposo chi investe il pedone che attraversa fuori dalle strisce o con il semaforo rosso. Non solo. È irrilevante la velocità contenuta alla quale procede l'automobile.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 24171 del 4 giugno 2013, ha respinto il ricorso di un automobilista contro il giudizio di colpevolezza della Corte d'appello di Catanzaro che lo ha condannato a 4 mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La quarta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto il conducente responsabile di tale reato in quanto ha violato gli obblighi di prudenza che non erano solo nel rispetto dei limiti di velocità imposti in quel tratto ma anche «l'obbligo di attenzione» che ogni guidatore deve tenere per "avvistare" il pedone e i suoi comportamenti illeciti, così da poterne tempestivamente prevenire il rischio di investimento. Si legge in sentenza che «il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).

 

Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'articolo 190 del codice della strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo dì prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui». Dunque, il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. articolo 41, comma 1, c.p.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre. Questo solo se egli si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti (anche se rapidi, inattesi, imprevedibili).

 


di Vanessa Ranucci
da cassazione.net

Lunedì, 10 Giugno 2013
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