Sabato 20 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art.126 bis C.d.S. - Accesso ai corsi di recupero punti
Interpretazione "adeguatrice" del Consiglio di Stato

(Prot. n. 11490, 8 maggio 2013)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 6

 

Prot. n. 11490

Roma, 8 maggio 2013

 

Oggetto: Art.126 bis C.d.S. - Accesso ai corsi di recupero punti.


    Come è noto, l’art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante “Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida” (G.U. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal D.M. 30 marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006, n. 101) prevede che “non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio”.
    Sulla mancata ricezione della detta comunicazione e le conseguenze in termini di impossibilità di iscriversi ai corsi di recupero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza n. 6189/2012 del 4.12.2012) che introduce una interpretazione "adeguatrice" della sopradetta disposizione regolamentare nel senso che deve essere consentito l'accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l'avvenuta conoscenza della decurtazione già operata dagli Organi accertatori nei loro riguardi tramite il report del Portale dell'automobilista o il numero verde. …



> Leggi il testo integrale della circolare

 

 

 

 

 


 

Mercoledì, 08 Maggio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK