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Velocità, ebbrezza e farmaci alla guida: le sentenze della Cassazione
Due nuove sentenze della Corte Suprema ribadiscono la gravità di mettersi "alterati" alla guida

"Autovelox Provida 2000": la multa per eccesso di velocità valida anche se la “pistola laser” sull'auto degli agenti non è segnalata da cartelli o da display luminosi sopra la macchina. Lo ha ribadito la Cassazione (seconda sezione civile) con la sentenza numero 10199 del 30 aprile 2013. Ma forse la parte della decisione degli ermellini che più interessa è quella riguardante la mancata taratura periodica: ebbene in assenza di una norma che ne preveda l'obbligo, la revisione da effettuare a distanza di determinati intervalli di tempo non è indispendabile. E così, la Cassazione ha respinto il ricorso di automobilista che aveva superato il limite di velocità in autostrada, infrazione rilevata dal Provida.

DISCORSO PIÙ GENERALE
Al di là del caso specifico, la Cassazione si è espressa a favore del Ministero dell'Interno: se le apparecchiature elettroniche che rilevano le infrazioni stradali non vengono tarate periodicamente, le multe sono valide comunque, perché manca una normativa nazionale o comunitaria che la imponga. È una vecchia questione (tuttora molto controversa a dire il vero) perché è chiaro che, in assenza di taratura, si può anche temere un difetto di funzionalità dello strumento. Come dire: l’automobilista non può provare che l’apparecchio non funzioni correttamente; ma anche chi lo usa, senza taratura recente, come può dimostrare che il rilevamento è preciso al 100%?

ALCOL, FARMACI NON GIUSTIFICANO
Ancora più pesante una seconda recente sentenza (la 15562 del 3 aprile 2013) delle Cassazione (quarta sezione penale), secondo cui i farmaci che alzano il tasso alcolemico non “salvano” il conducente. Il motivo? Questi è consapevole di assumere medicinali in grado di incidere sulla presenza di alcol nel sangue, quindi non deve mettersi alla guida. Ben sapendo che il limite è di mezzo grammo di alcol per litro di sangue (c’è invece la tolleranza zero per i neopatentati, che non possono bere prima di condurre mezzi). Comunque, si tenga presente che - per questo caso - parliamo di un guidatore con oltre 1,5 grammi/litro di sangue: un ubriaco fradicio al volante, una “mina vagante” cui la Cassazione non ha voluto dare alibi. E così si evita anche di avere nella giurisprudenza pericolosi precedenti a favore di chi alza il gomito e poi pretende di guidare. In più, l’automobilista è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000 euro in favore della cassa delle ammende.

 

da omniauto.it

 

Mercoledì, 08 Maggio 2013
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