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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità e di riconoscimento – scadenza di validità della patente di guida

(Circ. prot. n. 6193, del 5 marzo 2012)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione - Div. 5

 

Circolare Prot. 6193

Roma, 5 marzo 2012

 

OGGETTO: Art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità e di riconoscimento – scadenza di validità della patente di guida.

Come è noto, l’articolo 7 del decreto legge di cui all’oggetto ha, tra l’altro, stabilito che i documenti di identità e di riconoscimento - di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.P.R. 445/2000 - se rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto legge (10 febbraio u.s.), hanno validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti stata prevista per il documento medesimo.

Nonostante la patente di guida rientri nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 445/2000, con nota del 22 febbraio 2012, la scrivente Direzione ha rappresentato all’Ufficio Legislativo di questa Amministrazione perplessità in merito all’applicabilità alla stessa, ipso iure, delle disposizioni generali di cui al citato articolo 7 DL n. 5/2012, atteso che il documento “patente di guida” è soggetto ad una normativa di carattere speciale (quale è il Codice della Strada), nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate (direttive patenti).

Con nota prot. n. 8408 del 29 febbraio 2012, l’Ufficio Legislativo ha condiviso le argomentazioni più compiutamente esposte nella predetta lettera del 22 febbraio 2012 ed ha ritenuto opportuno che la scrivente emanasse una circolare interpretativa ad hoc, per offrire un chiarimento in merito.

Pertanto la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all’articolo 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 del DL n. 5/2012.

Quanto sopra si rappresenta a codesti Uffici, al fine di offrire elemento di risposta ad eventuali richieste di chiarimenti formulate dall’utenza, in merito alla data di scadenza della patente di guida.

Si dispone altresì la pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché sul sito de Il Portale dell’Automobilista, per la massima diffusione all’utenza.

Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)

 

da vigileamico.it

Lunedì, 19 Marzo 2012
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