LEGGE 15 febbraio 2012 , n. 12
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. (12G0027)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2012
LEGGE 15 febbraio 2012 , n. 12
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. (12G0027)
(GU n. 45 del 23 febbraio 2012)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei
beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di
reati informatici
1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:
«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».