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Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Decreto dirigenziale 31 gennaio 2011 recante “Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida” pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011 – Circolare esplicativa delle procedure

(Circolare n.8282, del 10 marzo 2011)

Ai sensi dell’articolo 23, co. 3, della legge n. 120 del 2010, con il decreto dirigenziale di cui all’oggetto sono state disciplinate le procedure attraverso le quali i medici certificatori di cui all’articolo 119, co. 2, CdS, come novellato dalla predetta legge, devono acquisire un codice di identificazione necessario al fine di poter emettere certificati attestanti il possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida di un veicolo a motore. Sono identificate tre tipologie di medici certificatori, per ciascuna delle quali è posto un termine iniziale per richiedere il codice di identificazione ed è redatto apposito modello di richiesta e contestuale autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (allegati 1, 2 e 3 della presente circolare). Di seguito schematicamente si sintetizzano gli elementi salienti di ciascuna casistica.

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A decorrere dal 1 settembre 2011 tutte le certificazioni mediche dovranno recare l’apposizione del codice di identificazione personale del medico certificatore. Le istanze di cui alla casistica sub punti 1 e 2 sono presentate dal medico richiedente o da persona munita di apposita delega, secondo le procedure già in uso presso codesti Uffici. Sulla veridicità delle dichiarazioni rese contestualmente alla presentazione di tali istanze, e sul permanere del possesso dei requisiti ivi contemplati, gli Uffici effettuano controlli a campione. Le istanze di cui alla casistica sub punti 3 sono presentate dalle amministrazioni e corpi di appartenenza dei medici. Le amministrazioni ed i corpi di appartenenza suddetti hanno l’obbligo di comunicare al CED, per il tramite di codesti Uffici, ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall’incarico o dispensa dallo stesso (cfr. art. 1, co. 3 DD). All’esito dell’inserimento nel sistema informatico dell’istanza, per le cui procedure si rimanda al relativo manuale operativo, è emessa in favore del medico istante un’autorizzazione recante il codice di identificazione dello stesso, che dovrà essere riportato, unitamente a firma leggibile, su ogni certificato emesso. Nei casi in cui codesti Uffici abbiano notizia ovvero constatino il venir meno dei requisiti personali, professionali o di servizio richiesti dalla legge, gli stessi comunicano all’interessato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione e del relativo codice ai sensi della legge n. 241 del 1990. E’ fatta salva la possibilità per i medici rientranti nella casistica sub punto 3, già titolari di un codice di identificazione e non più appartenenti ad amministrazione o corpo, di richiedere l’attribuzione di un nuovo codice, ricorrendo i presupposti di cui alla casistica sub punti 1 e 2. Per le procedure di revoca, nonché di eventuale riassegnazione del codice di identificazione, si rimanda al manuale operativo. Gli Uffici della motorizzazione a decorrere dal 18 maggio 2011 provvedono a rendere pubblici i nominativi dei medici di cui alla casistica sub punti 1 e 2 autorizzati nell’ambito provinciale, mediante affissione nelle proprie sedi del relativo elenco costantemente aggiornato (cfr. at. 5, co. 2, DD). Gli allegati 1, 2 e 3 alla presente circolare vengono inoltre resi disponibili per la stampa sul sito del Ministero www.mit.gov.it e sul portale www.ilportaledellautomobilista.it.


Leggi la circolare


da mit.gov.it

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Mercoledì, 16 Marzo 2011
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