Prot.
6198/M361 del 16/12/2005
OGGETTO:
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Immatricolazione
di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art.
8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione,
a far data dal 01/01/2006, dei veicoli non conformi alla direttiva
n. 98/69/CE e successive, fase B (emissioni).
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Roma, 16.12.2005
PROT. N.
6198/M361
Allegati n.
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Ai Signori
Direttori dei S I I T
Settore Trasporti
LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della
Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Rip.ne 38 - Traffico e Trasporto
Via Crispi,8 BOLZANO
Al C.S.R.P.A.D.
ROMA
Ai C.P.A.
LORO SEDI
All’ANFIA
via Piemonte, 32 – ROMA
All’UNRAE
via Abruzzi, 25 – ROMA
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OGGETTO:
Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera
b), dell’art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni;
prima immatricolazione, a far data dal 01/01/2006, dei veicoli non
conformi alla direttiva n. 98/69/CE e successive, fase B (emissioni)
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Dal 1°
gennaio 2006, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto,
decorre l’obbligo per la prima immatricolazione di talune categorie
di veicoli,di rispondenza alla direttiva medesima.
Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente
l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla
direttiva sopra indicata secondo la procedura di “fine serie”
adottando il criterio previsto nell’allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE
parte B, punto 2 .
La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1°
gennaio 2006, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi
per i veicoli da allestire.
Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono
operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio
non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo
ai fini delle direttive in questione.
Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.
Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici
alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.
IL DIRETTORE
GENERALE PM (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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