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Circolari 14/02/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ROMANIA. Conversione reciproca delle patenti di guida. Modifiche delle procedure previste nell’accordo

Circolare Prot. n. 707/M340 del 08.02.05

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la Motorizzazione
Roma, 08.02.05 - Prot. n. 707/M340.

OGGETTO:

ROMANIA. Conversione reciproca delle patenti di guida. Modifiche delle procedure previste nell’accordo. 

 

Indirizzi omessi….

 

A seguito dell’incontro svoltosi con le competenti Autorità diplomatico consolari per la soluzione delle problematiche riscontrate in sede di conversione delle patenti rumene e segnalate da codesti Uffici, si è giunti alla determinazione di promuovere le iniziative necessarie per la modifica dell’art. 8 dell’accordo entrato in vigore il 20/08/2002. Nelle more dell’applicazione della disposizione oggetto di modifica è stato concordato di adottare nuove modalità operative per la conversione dei documenti di guida rumeni, osservando quindi procedure parzialmente difformi da quelle indicate nell’accordo predetto.

Peraltro i rappresentanti delle Autorità estere hanno segnalato la presenza di numerosi casi di patenti rumene false ed hanno proposto che tutti i documenti da convertire siano sempre accompagnati da traduzione e attestazione di autenticità, rese entrambe dalle Rappresentanze diplomatiche presenti in Italia.

Si illustrano di seguito le nuove procedure da adottare.

Tutti coloro che richiederanno la conversione della patente di guida rumena dovranno presentare a codesti Uffici, oltre alla consueta documentazione, una certificazione resa dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare che riporti la traduzione, l’attestazione di autenticità e la fotocopia del documento di guida da convertire. La firma del Console dovrà essere legalizzata presso la Prefettura.

Per esigenze connesse all’applicazione di norme comunitarie, nonchè a modifiche intervenute di recente nella legislazione italiana con l’introduzione della patente a punti, la certificazione consolare dovrà anche riportare la data del primo conseguimento dell’abilitazione alla guida, e in caso di patente derivante da conversione estera, lo Stato che ha rilasciato la patente poi sostituita in Romania.

Le istanze di conversione prive della certificazione consolare non verranno accettate dagli Uffici.

Con nota n. 3978/M340 del 31/10/2003 è stato comunicato, fra l’altro, a codesti Uffici che “dalla data del 02/10/1995, in Romania, per conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C e D è necessario essere in possesso della categoria B. Pertanto le patenti rumene delle predette categorie rilasciate antecedentemente alla data del 02/10/1995 sono da considerarsi convertibili esclusivamente se sono valide anche per la categoria B (indipendentemente se sia stata conseguita prima o dopo le predette categorie C1, C e D).”

Le Autorità estere hanno fatto presente che si sono verificati casi sporadici di patenti conseguite dopo il 02/10/1995 e riportanti la categoria B con data successiva a quella della categoria C. Qualora presso gli Uffici Provinciali venissero ancora presentate patenti rumene con tale anomalia, le Rappresentanze diplomatico-consolari forniranno, su richiesta scritta da parte di codesti Uffici, tutti gli elementi informativi necessari, per consentirne la conversione.

Si invitano codesti Uffici Provinciali a restituire le patenti rumene convertite alle Autorità competenti con una nota che specifichi la motivazione della restituzione, unitamente ad un elenco dei documenti trasmessi.

Si informa, infine, che l’Ambasciata rumena in Roma ha assunto l’impegno di rendere note le nuove procedure concordate sul proprio sito internet, per darne ampia diffusione.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI


Lunedì, 14 Febbraio 2005
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