Ai
Direttori dei SIIT - Settore Trasporti
Loro Sedi
Al C.S.R.P.A.D.
Roma
Ai C.P.A.
Loro Sedi
Agli Uffici Motorizzazione Civile
Loro SediAll’ Assessorato ai Trasporti
della Regione Sicilia
Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzanoe, p.c. All’ A.N.F.I.A.
Torino
All’ U.N.R.A.E.
Roma
Oggetto:
D.P.R. del 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità
per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali e decreto dirigenziale del
25.07.2005 di attuazione dell’art. 2 dello stesso D.P.R n. 327.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti eccezionali
per massa — Adeguamento del parco veicoli circolanti ai nuovi regimi
di velocità.
Con il d D.P.R n. 327 citato in oggetto sono state apportate modifiche
all’appendice I all’art. 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
Le variazioni
riguardano, le lettere:
b.3) nella quale, per i veicoli a motore atti al traino, la velocità
massima, calcolata per costruzione in servizio di traino, passa dal precedente
valore di 40 km/h all’attuale di 62,5 km/h;
c.2.2.) nella quale, per i veicoli rimorchiati di massa complessiva superiore
a 42,6 t e sino a 80 t, la velocità di base, ai fini del dimensionamento
e dell’equipaggiamento, passa dal precedente valore di 40 km/h all’attuale
di 62,5 km/h;
c.2.3.) nella quale per i veicoli rimorchiati di massa complessiva superiore
a 80 t, la velocità di base, ai fini del dimensionamento e dell’equipaggiamento,
passa dal precedente valore di 25 km/h all’attuale di 40 km/h.
A) Le disposizioni recate dal precitato decreto si applicano a tutti i
veicoli di nuova costruzione per i quali è richiesta l’omologazione
del tipo, ovvero l’accertamento dei requisiti d’idoneità
alla circolazione (cosiddetto collaudo in U.E.).
B) Per quanto
concerne invece i veicoli già immatricolati, e pertanto strutturati
e verificati in conformità alle disposizioni previgenti, il legislatore
ha ritenuto opportuno prevedere in modo specifico la possibilità
del loro adeguamento alle nuove norme, pur se detta operazione, nelle
sue connotazioni più generali, rientra nelle fattispecie già
disciplinate dall’art. 78 del Codice della strada, nonché
dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione che riguardano le "Modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l’aggiornamento
della carta di circolazione".
Con il decreto dirigenziale del 25.07.2005 di attuazione dell’art.
2 del D.P.R. n. 327, sono state individuate le condizioni tecniche di
base e le procedure amministrative finalizzate alla verifica dei veicoli
circolanti adibiti a trasporti eccezionali per massa, ai fini della possibilità
di concederne l’utilizzo entro i nuovi limiti di velocità.
Nell’ambito
della procedura da attivare, in relazione ad eventuali richieste di adeguamento
dei veicoli in circolazione, appare meritevole di attenzione il richiamo
di alcuni aspetti significativi:
- ogni veicolo da adeguare deve essere reso conforme, in tutte le sue
parti componenti e nei dispositivi installati, interessati dall’adeguamento,
alle disposizioni vigenti all’atto della richiesta;
- le verifiche e prove da effettuare debbono essere correlate alla massa
massima a pieno carico del veicolo (che ovviamente è un valore
unico);
- l’autoveicolo, per costruzione, deve essere insuscettibile di superare
il previsto nuovo limite di velocità (l’operazione potrebbe
comportare modifiche alla catena cinematica di trasmissione del moto,
ovvero, o più semplicemente, richiedere la ritaratura del limitatore
di velocità, effettuata e certificata dal costruttore dell’autoveicolo,
ovvero, di officina appositamente autorizzata);
- il veicolo deve risultare conforme alle prescrizioni di cui al punto
d3) della precitata appendice I, con riferimento alle caratteristiche
ed alla verifica dei dispositivi di frenatura, in particolare per quanto
concerne il superamento della velocità per costruzione di 50 km/h;
- in sede di abbinamento tra veicoli, ai sensi del comma 3 dell’articolo
219 del predetto Regolamento, è richiesta la verifica della compatibilità
tra la velocità massima in servizio di traino dell’autoveicolo
con quella riconosciuta per costruzione del veicolo rimorchiato;
- sulla nuova carta di circolazione dell’autoveicolo non debbono
apparire dati derivanti da condizioni connesse con la velocità
attribuita allo stesso autoveicolo ante adeguamento; ne consegue la decadenza
di tutti gli agganciamenti effettuati precedentemente.
Considerata,
peraltro, la particolarità della situazione si ritiene opportuno
consentire la seguente procedura semplificata.
In presenza di un verbale rilasciato da un Centro Prove Autoveicoli relativo
ad un veicolo già riconosciuto idoneo ai nuovi limiti di velocità,
accertato che il tipo di veicolo da sottoporre ad accertamento dei requisiti
d’idoneità alla circolazione presenta caratteristiche identiche
o comunque compatibili con quelle figuranti nel predetto verbale, si ritiene
ammissibile operare tutti i possibili, giustificati e pertinenti riferimenti.
Nel caso di specie il Centro Prove Autoveicoli, eseguito il controllo
di conformità di tutti i componenti del sistema in esame, può
procedere alla predisposizione del relativo verbale evitando di ripetere
verifiche e/o prove ritenute inessenziali.
Al termine
del ciclo delle operazioni previste e subordinatamente all’esito
positivo delle stesse, il Centro Prove Autoveicoli redige il relativo
certificato di approvazione recante l’indicazione del nuovo limite
di velocità per costruzione del veicolo.
Sulla base di tale certificazione e del documento di circolazione preesistente,
un qualunque Ufficio Motorizzazione Civile può procedere alla ristampa
della carta di circolazione aggiornata.
IL DIRETTORE
GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)
Disponibile
sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
www.infrastrutturetrasporti.it
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