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Varie 06/06/2005

Via libera a nuove assunzioni nel settore della pubblica sicurezza. Immigrazione clandestina, il governo potenzia l’organico.

(Ddl Senato 3368/2005)
da "CittadinoLex"
Via libera a nuove assunzioni nel settore della pubblica sicurezza.
Immigrazione clandestina, il governo potenzia l’organico.
(Ddl Senato 3368/2005)

E’ stato convertito definitivamente in legge dal Senato, il 31maggio, il decreto che ha dato il via libera a nuove assunzioni nel settore della pubblica sicurezza. Il provvedimento, che riguarda gli ordinamenti del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, punta ad un migliore impiego delle risorse destinate ad azioni di contrasto in materia di immigrazione clandestina, all’ammodernamento ed al potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, all’operatività del soccorso aereo e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(05 giugno 2005)
 
Ddl Senato 3368 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Articolo 1.
(Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato)

1. Nell’alinea del comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio" sono aggiunte le seguenti: "degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonché"; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 è sostituita dalla seguente:
"h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.".
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l’anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006, è autorizzata l’assunzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di fino a 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60† corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’interno, nell’ambito dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, può autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61† e 62† corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le altre disposizioni previste dall’articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1† aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1† gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l’anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 3 dell’11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004.

 

Articolo 1-bis
(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)

 

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità.
2. Le disposizioni dell’articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore centrale di sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
3. È istituita, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità. Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell’organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformità ad un’apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

 

Articolo 1-ter
(Commissioni sanitarie)

 

1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Articolo 1-quater
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)


1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

Articolo 1-quinquies
(Disposizioni concernenti l’amministrazione civile dell’interno, le Forze di polizia e le Forze armate)


1. A decorrere dall’anno 2006, all’onere conseguente all’attuazione dell’articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall’anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell’amministrazione civile dell’interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Articolo 1-sexies
(Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia)

 

1. Il comma 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"556. Al personale impiegato all’estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, è attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni".
 

Articolo 2.
(Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell’Arma dei carabinieri)

1. Per le medesime esigenze di cui all’articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalità e l’operato dei comandi, degli enti e delle unità dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1† gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall’anno 2005, la riammissione in servizio di fino a 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell’Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità.
1-ter. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a 5.300.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-quater. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, il trattenimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata.
1-quinquies. Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l’anno 2005 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente.
1-sexies. All’onere derivante dai commi 1-quater e 1-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2005, 9 milioni di euro per l’anno 2006 e 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2005, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 2-bis
(Norme in materia di corso d’istituto per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri)

1. Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell’esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa".

 
Articolo 3.
(Personale del Corpo della Guardia di finanzae del Corpo forestale dello Stato)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l’anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalità previste dall’ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall’articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1† gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di reclutamento previste dall’ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualità di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all’assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l’assunzione fino a 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.
2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è fissata in 616 unità.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1† gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.


Articolo 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale)

1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell’Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all’amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l’applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministero della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio

 

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia)


1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1† aprile 1981, n. 121, e nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1† aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell’ambito dello stesso Dipartimento, è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, a cui è preposto un prefetto. Conseguentemente, all’articolo 8, primo e terzo comma, e all’articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: "di cui alla lettera a) dell’articolo 5" e "di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5"".
2. All’attuazione del comma 1 si provvede assicurando l’invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa la funzione di "direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia", che è attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell’Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce "Dirigente generale di pubblica sicurezza", ferma restando la relativa dotazione organica, è aggiunta la funzione: "direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia";
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell’articolo 5, settimo comma, della legge 1† aprile 1981, n. 121, dispone, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,
corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

Articolo 5.
(Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia)

 

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all’ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell’interno relative a stanziamenti disposti nell’esercizio 2003, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005.

Articolo 6.
(Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)


1. Il comma 544 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006 per le seguenti finalità:
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 5-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell’immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d’immigrazione, in particolare, di contrasto all’immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.".

Articolo 7.
(Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)


1. Al fine di assicurare l’immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l’uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1† giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell’ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell’interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

 

Articolo 7-bis.
(Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi)

1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall’articolo 3 del decreto-legge 1† ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246

Articolo 8.
(Ulteriori risorse per l’esercizio della delega in materia di rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

1. Le somme stanziate al comma 3 dell’articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2005.
Articolo 8-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia).
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ferma restando l’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l’ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1† gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici".

Articolo 8-ter.
(Modifiche in tema di rappresentanza militare)


1. All’articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Nell’articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: "tre anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

Articolo 8-quater
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)

1. Dopo l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
"Articolo 60-ter. – (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009".
2. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dall’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall’articolo 60, comma 2, lettera d)".
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l’anno 2006, euro 706.800 per l’anno 2007, euro 395.250 per l’anno 2008 ed euro 534.750 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Articolo 8-quinquies.
(Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d’Aosta)


1. All’articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "Trento e Bolzano, della Croce rossa" sono sostituite dalle seguenti: "Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa".


Articolo 9.
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l’anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005 e ad euro 6.900.000 a decorrere dall’anno
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l’anno 2005 e ad euro 2.985.460 decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.






Lunedì, 06 Giugno 2005
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