Nel 2008 saranno ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale 80.000 cittadini stranieri non comunitari
residenti all’estero. E’ quanto previsto dal DPCM 8 novembre 2007
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008.
In particolare, l’ammissione dei lavoratori
extracomunitari stagionali riguarda:
- i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh,
Sri Lanka e Ucraina;
- i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o
stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria:
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- i cittadini stranieri non
comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
negli anni 2005, 2006 o 2007.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 Novembre 2007
Programmazione transitoria dei
flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio
dello Stato per l’anno 2008.
(GU n. 2 del 3-1-2008)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di
attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la
determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato avviene, entro il 30 novembre dell’anno precedente,
sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati
nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorche’
in fase di avanzata predisposizione, non e’ stato ancora emanato in quanto
necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;
Rilevato che e’ necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari
stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2008, al fine di rendere
disponibili sin dall’inizio dell’anno i lavoratori indispensabili per le
particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti
agricoli e che, allo scopo, puo’ provvedersi, in via transitoria, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle quote stabilite per
l’anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007,
concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007, che
prevede una quota complessiva di 80.000 lavoratori extracomunitari stagionali
ammessi in Italia per l’anno 2007;
Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo tecnico di lavoro
istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 2-bis del testo
unico sull’immigrazione, nella quale viene confermato che il fabbisogno di
manodopera extracomunitaria stagionale per l’anno 2008, come segnalato dalle
associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive
nel campo dell’immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo
tecnico, risulta essere analogo a quello dell’anno 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Come
anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per
l’anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una
quota massima di 80.000 unita’, da ripartire tra le regioni e le province
autonome a cura del Ministero della solidarieta’ sociale.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro,
Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che
hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in
materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.
Roma, 8 novembre 2007
p. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Registrato
alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n.
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