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Circolari 21/11/2007

Ministero dei Trasporti - Scadenza della validità delle omologazioni delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004

Prot. n.000104862/RU/U del 15-11-2007
Agli Enti proprietari e gestori di strade
Ai Progettisti, Produttori e
Installatori di barriere di
Sicurezza stradale

OGGETTO: Scadenza della validità delle omologazioni delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004. 

Come noto, per effetto dello scorporo dell’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato previsto il passaggio di alcune competenze tra i due settori. Fra queste vi è quella relativa all’omologazione dei dispositivi di ritenuta di cui è stato previsto il trasferimento dal settore Infrastrutture al settore Trasporti.

Al momento, il passaggio di consegne tra i due dicasteri non è ancora stato perfezionato in attesa della definizione di alcune problematiche di natura tecnico – organizzativa. In pendenza, è stato tuttavia svolto un primo esame generale della situazione e delle questioni più pressanti da affrontare. Da tale esame è emersa l’urgente esigenza del settore di disporre di precisazioni relativamente ad alcuni aspetti concernenti l’oggetto. Ciò ha indotto, acquisite anche le indicazioni della Direzione Generale Strade e Autostrade del Ministero delle Infrastrutture, all’inoltro della presente nota sia pur nelle more della definizione del trasferimento di competenze.

E’ noto a tutti i Soggetti interessati al settore delle barriere di sicurezza stradale,che le disposizioni transitorie di cui al comma 3, art. 3, del D.M. 21.06.2004, pubblicato in G.U. n. 182, del 05.08.2004, hanno previsto un termine di tre anni, a decorrere dall’entrata in vigore di detto decreto, per la validità delle omologazioni rilasciate ai sensi delle previgenti normative.

Con la presente nota esplicativa si chiariscono gli aspetti conseguenti tale disposizione, ovvero che le omologazioni dei dispositivi di sicurezza stradale, rilasciate ai sensi della normativa antecedente il D.M. 21.06.2004, hanno mantenuto la loro validità fino al 20.08.2007.

Pertanto le circolari emanate ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 223 del 18.02.1992, che avevano reso pubblica l’avvenuta omologazione di almeno due barriere per ciascuna destinazione e classe, e conseguentemente resa obbligatoria, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione, l’installazione di dispositivi omologati , hanno perso la loro efficacia operativa.

Dalla data del 20.08.2007, sono applicabili le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 3 del D.M. 21.06.2004. Pertanto gli enti appaltanti, per le opere le cui procedure di affidamento (bando di gara) non hanno avuto inizio alla data del 20.08.2007, devono richiedere dispostivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, acquisendo ai fini della verifica di rispondenza alle suddette norme, rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025.

Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale verifica di rispondenza, che non si deve tradurre in un mero riscontro formale dell’esistenza di rapporti di crash test redatti secondo le EN 1317, ma deve consistere in un esame tecnico dei loro contenuti congiunto alla valutazione dei relativi eventuali certificati di omologazione rilasciati ai sensi della previgente normativa, ed in particolare alle indicazioni, prescrizioni e limitazioni in essi contenute.

Si precisa che dal 20.08.2007 l’installazione di dispositivi omologati unicamente ai sensi delle precedenti normative può essere effettuata nel solo caso in cui le relative procedure di affidamento avevano già avuto inizio prima di tale termine.

Si ricorda che, a titolo informativo, l’elenco aggiornato delle barriere omologate ai sensi del D.M. 21.06.2004 è disponibile sul sito internet dell’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it), nelle more del trasferimento sul sito del Ministero dei Trasporti.

 F.to
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

© asaps.it
Mercoledì, 21 Novembre 2007
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