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Decreti Legislativi 03/09/2001

Sanzioni amministrative e penali - Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"G.U. n.157 dell’8.07.1988-S.O. n.116

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Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213

"Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"


 

L’ART. 51, COMMA 3, DELLA PRESENTE LEGGE, IMPONE L’ELIMINAZIONE DEI DECIMALI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

"Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 1998 - Supplemento Ordinario n. 116



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;


Emana
il seguente decreto legislativo:


TITOLO I
DEFINIZIONI


Art.1
Definizioni


1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l’euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l’euro e l’ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l’ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell’unita’ nella quale e’ espresso l’importo di un debito in essere da un’unita’ monetaria nazionale all’unita’ euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l’impresa indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "società finanziaria": la società indicata nell’articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell’impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
p) "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l’obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
q) "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;
s) "società di gestione accentrata": società avente le caratteristiche di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) "società quotata": società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.


TITOLO II
PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E
IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI


Art.2
Parametri di indicizzazione


1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d’Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all’articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell’applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e’ inizialmente determinato nella misura dell’ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d’Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d’Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell’introduzione dell’euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d’Italia, dichiara con proprio decreto l’avvenuta sostituzione.

3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.

4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto e’ stato concluso.

5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall’accettazione dell’incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l’equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e’ a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l’articolo 1349 del codice civile.


Art.3
Calcoli intermedi


1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l’importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall’articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e’ possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).


Art.4
Importi in lire contenuti in norme vigenti


1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l’importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) l’articolo 2327 del codice civile e’ sostituito dal seguente: "La societa’ per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle societa’ di nuova costituzione e’ di un euro o suoi multipli.";
b) i commi primo, secondo e terzo dell’articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La societa’ deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento e’ superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell’articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle societa’ cooperative nessun socio puo’ avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne’ tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo’ essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo’ essere superiore a cinquecento euro.";
d) il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non puo’ essere inferiore a due euro.";
e) il comma 4 dell’articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo’ essere inferiore a venticinque euro ne’ superiore a cinquecento euro.";
f) il comma 4 dell’articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente: "4. Nessun socio puo’ possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";
g) il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e’ sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa’ per azioni e il fondo di garanzia delle societa’ di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro";
h) il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e’ sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa’ per azioni e il fondo di garanzia delle societa’ di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l’esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l’esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l’esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle societa’ che si costituiscono con capitale espresso in euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell’articolo 2435 del codice civile e’ sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire puo’ essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell’articolo 2435 del codice civile e’ abrogato.

5. Nell’ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l’adozione, ai sensi dell’articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all’articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d’Italia puo’ rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalita’ operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite.


TITOLO III
RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO


Sezione I
Titoli di Stato


Art.5
Ridenominazione dei titoli di Stato in lire


1. Il 1° gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati regolamentati.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo’ rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999.


Art.6
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella
valuta di uno Stato partecipante


1. Il Tesoro puo’ ridenominare i propri prestiti internazionali,emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valuteaderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, gia’ denominato nellarispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.


Art.7
Modalita’ di ridenominazione


1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e’ composto il prestito.

2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l’ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento.

3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d’imposta il taglio minimo e’ quello previsto dal relativo decreto di emissione.

4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio piu’ basso in cui e’ frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).

5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.


Art.8
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati


1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell’importo calcolato in euro.

2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1° gennaio 1999.

3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e’ contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.

4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al lordo e al netto delle relative imposte, nonche’ ogni altro aspetto tecnico che si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.

5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita’ di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa’ di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni e’ quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all’ultima quotazione ufficiale disponibile.


Sezione II
Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici


Art.9
Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile


1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati regolamentati sara’ effettuata il 1° gennaio 2002.

2. A partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.


Art.10
Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi
da enti pubblici territoriali


1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 hanno facolta’ di ridenominare in euro i relativi prestiti nei termini e con le modalita’ prescritti per gli strumenti finanziari privati, previsti negli articoli 12 e 13 del presente decreto.

2. Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n. 724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo’ apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n. 420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell’esigenza di tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per ciascun prestito.


Sezione III
Strumenti di debito privati


Art.11
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati


1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facolta’ di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalita’ di cui ai successivi articoli 12 e 13.


Art.12
Modalita’ di ridenominazione degli strumenti finanziari privati


1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all’articolo 11 emessi a norma del diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di lire, dalla fungibilita’ e dalla possibilita’ di rimborso in unica soluzione alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all’articolo 7, comma 1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.

2. La ridenominazione degli strumenti di cui all’articolo 11 e’ effettuata secondo i tempi e i modi indicati nell’apposito regolamento da emanarsi da parte della Consob, sentita la Banca d’Italia.


Art.13
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati
nella valuta di uno Stato partecipante


1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell’articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, gia’ denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.

2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalita’ di ridenominazione indicate nell’articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.


Sezione IV
Disposizioni+

 

 generali


Art.14
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati


1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono come riferimenti all’unita’ euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione, in una quantita’ convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L’arrotondamento al centesimo di euro dovra’ essere applicato, se necessario, al momento della determinazione dei corrispettivi.


Art.15
Unita’ di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati


1. A partire dal 1° gennaio 1999, l’euro puo’ essere utilizzato come unica unita’ di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo’ intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.


TITOLO IV
L’EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI OBBLIGATORI
A RILEVANZA ESTERNA


Sezione I
Disposizioni per le imprese in genere


Art.16
Adozione dell’euro quale moneta di conto


1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l’euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’adozione dell’euro e’ obbligatoria.

2. Quando l’euro e’ utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le societa’ finanziarie, le imprese di assicurazione, le societa’ eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi’ come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta’ di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo’ essere esercitata anche quando l’euro non e’ utilizzato come moneta di conto.

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.

6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire puo’ essere imputato direttamente in una riserva.

7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) il quinto comma dell’articolo 2423 del codice civile e’ sostituito dal seguente: "Il bilancio e’ redatto in unita’ di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo’ essere redatta in migliaia di euro.";
b) all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e’ aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato puo’ essere redatto in migliaia di euro.";
c) il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e’ sostituito dal seguente:
"7. Il bilancio e’ redatto in unita’ di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo’ essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all’articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’ quotate. E’ ammessa la tenuta di una contabilita’ plurimonetaria.";
d) all’articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e’ aggiunto il seguente comma 3:
"3. Il bilancio consolidato puo’ essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all’articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’ quotate.";
e) il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e’ sostituito dal seguente:
"4. Il bilancio e’ redatto in unita’ di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo’ essere redatta in migliaia di euro. Nell’esercizio dei poteri indicati all’articolo 6, l’ISVAP puo’ imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’ quotate. E’ consentita la tenuta di una contabilita’ plurimonetaria.";
f) all’articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 73 e’ aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato puo’ essere redatto in migliaia di euro. Nell’esercizio dei poteri indicati all’articolo 6, l’ISVAP puo’ imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’ quotate.";
g) alle societa’ quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob puo’ imporre che la nota integrativa del bilancio d’impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.


Art.17
Conversione in euro del capitale sociale


1. Le societa’ con azioni il cui valore nominale e’ superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. Se l’arrotondamento avviene per eccesso, si procede all’aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l’utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e’ consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l’arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all’operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all’articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell’articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazione possono essere redatti senza l’assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell’articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le societa’ con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu’ di due cifre decimali. A tal fine e’ ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell’assemblea non si applica il terzo comma dell’articolo 2445 del codice civile. E’ consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonche’ l’acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2357 del codice civile.

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l’obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e’ avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non puo’ essere inferiore a centomila euro per le societa’ per azioni e a diecimila euro per le societa’ a responsabilita’ limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinatom dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di societa’ a responsabilita’ limitata e societa’ cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.


Art.18
Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio


1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d’impresa redatti a partire da quelli relativi all’esercizio chiuso e in corso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell’andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.

5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario e’ ripartita nell’esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell’elemento considerato. Se l’elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l’incasso, il pagamento o la cessione avvengono.

6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell’esercizio e nei tre successivi.

7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.

8. L’iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall’applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.

9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all’articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l’ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

10. Relativamente alle stabili organizzazioni all’estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.


Art.19
Bilancio consolidato


1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18.
 

Art. 20
Operatori economici diversi dalle imprese


1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 16. L’amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.


Sezione II
Disposizioni speciali per le banche e le societa’ finanziarie


Art. 21
Criteri d’integrazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio


1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d’impresa redatti dalle banche e dalle societa’ finanziarie a partire da quelli relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Le attivita’, le passivita’ e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzionedell’andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte ne’ globalmente ne’ specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

4. In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte ne’ globalmente ne’ specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine puo’ essere riservato il seguente trattamento:
a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l’anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell’esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze;
b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l’anzidetta riserva non distribuibile.

5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b), del comma 4, nell’esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.


Art.22
Organismi di investimento collettivo del risparmio


1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:
a) nell’articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta’ di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;
b) nell’articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell’articolo 21.


Art.23
Bilancio consolidato


1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.


Sezione III
Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione


Art.24
Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio


1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d’impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o ,comunque variabili in funzione dell’andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell’articolo 18.

5. Si applicano i commi 7 e 8 dell’articolo 18.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l’ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

7. Ai fine dell’indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione.


Art.25
Bilancio consolidato


1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".


Sezione IV
Disposizioni speciali per i fondi pensione


Art.26
Adozione dell’euro quale moneta di conto


1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 16, inclusa la facolta’ di cui al comma 3.


Art. 27
Criteri di rilevazione delle operazioni


1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attivita’, le passivita’ e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell’andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. I poteri di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all’introduzione dell’euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformita’ con i principi del presente decreto.

3. Alle forme pensionistiche di cui all’articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all’interno delle quali esse sono istituite.


TITOLO V
DEMATERIALIZZAZIONE


Sezione I
Disposizioni generali

Art.28
Ambito di applicazione


1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.

2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all’articolo 36, comma 1, puo’ prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. L’emittente strumenti finanziari puo’ assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.


Art.29
Sistema di gestione accentrata


1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un’unica societa’ di gestione accentrata. L’emittente comunica alla societa’ l’ammontare globale dell’emissione di strumenti finanziari di cui all’articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all’articolo 36, comma 1. La societa’ di gestione accentrata apre per ogni emissioneun conto a nome dell’emittente.


Art.30
Attribuzioni della societa’ di gestione e dell’intermediario


1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo’ effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche’ di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all’articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attivita’, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa’ di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

3. L’intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche’ il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all’articolo 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell’intermediario stesso. In ogni altro caso l’intermediario fornisce comunicazione ,dell’avvenuta operazione all’intermediario presso cui il titolare ha ,aperto il conto, per i successivi adempimenti.


Art.31
Compiti dell’intermediario



1. L’intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell’interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) segnala all’emittente, a richiesta dell’interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall’intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.

Lunedì, 03 Settembre 2001
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