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Decreti Legislativi 03/09/2001

circolare del 29 novembre 2001,n.82 - "Adeguamento all’euro delle procedure relative all’applicazione delle sanzioni amministrative."

CASSETTO: NOT-LAMP 

FILE:  CONFISCA-CIC
WEB:0003
 

 

Ministero dell’Interno

DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE  E PER 

GLI AFFARI DEL PERSONALE 

Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per  gli Affari Legislativi

 

 

  Prot. M/29145     Roma, 29/11/2001 

 

circolare n. 82 

 

 

     

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO 

TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

AOSTA

e, p.c. 

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEDE

 

 

OGGETTO: Adeguamento all’euro delle procedure relative all’applicazione delle sanzioni amministrative. 

   

Nell’ambito della normativa nazionale che disciplina il passaggio dalla lira all’euro, uno specifico spazio è dedicato alle sanzioni amministrative.

In particolare, il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”, nel titolo VI, dedicato all’attività della pubblica amministrazione, include un articolo relativo alla “Conversione in euro delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative”. Si tratta dell’articolo 51, il cui primo comma stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999, le sanzioni pecuniarie - espresse in lire nelle norme vigenti – si intendono espresse anche in euro secondo il tasso di conversione.  

Tale disposizione si riferisce alla così detta “fase transitoria” (1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2001), durante la quale è consentito al soggetto privato di utilizzare l’euro come moneta di riferimento sia nei rapporti documentali con la pubblica amministrazione che in quelli economici, nei casi in cui la corresponsione o il pagamento non avvengano in contanti. Dalla coesistenza in quel periodo delle due monete, di cui l’euro solo per i pagamenti scritturali, cioè non in contante, deriva il significato della disposizione richiamata, che è quello di considerare l’importo previsto nelle sanzioni come se fosse espresso in entrambe le valute.  

Il periodo che decorre dal 1° gennaio 2002, data di passaggio conclusivo alla nuova moneta, è disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell’articolo 51. Il comma 2 prevede che a partire da tale data “ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato”.  

Ai sensi della disciplina richiamata, pertanto, dal 2002 le sanzioni previste dalle singole norme sono da intendersi nel loro valore espresso in euro. Questo perché dal prossimo nuovo anno gli euro sostituiranno a tutti gli effetti le lire, seppure queste ultime continueranno a conservare valore legale limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio, e a potere essere utilizzate in quel periodo esclusivamente come contante. 

Il comma 3 stabilisce che “se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con i decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.  

Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 emerge quindi che la soluzione individuata dal legislatore per adeguare all’euro l’attuale normativa riguardante il sistema sanzionatorio è stata quella di introdurre una norma di carattere generale volta a stabilire che dal 1° gennaio 2002 le sanzioni edittali, cioè gli importi minimi e massimi previsti nelle singole norme, sono quelle che derivano dalla conversione in euro degli importi espressi in lire, e dalla successiva eliminazione delle cifre decimali (cd. troncamento). 

Dal punto di vista delle implicazioni operative di tale normativa, si ritiene opportuno evidenziare come da quanto fin qui esposto derivi che laddove sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta attraverso il versamento di una somma pari al terzo del massimo edittale, la cifra derivante da tale calcolo conserverà i decimali. Infatti, il troncamento sarà stato già applicato in un momento precedente alla determinazione della sanzione finale, e cioè nel momento della conversione da lire in euro della sanzione edittale.  

Qualche precisazione si ritiene opportuno inoltre aggiungere con riguardo al periodo di prima applicazione della disciplina in argomento, laddove esisteranno sanzioni comminate successivamente al 1° gennaio 2002, e quindi ricadenti a pieno titolo nel regime giuridico previsto dalla norma in argomento (art. 51, comma 3), e sanzioni comminate prima di tale data, ma non ancora estinte, il cui importo sarà stato determinato unicamente secondo le normali regole di conversione. In proposito, con riguardo alle infrazioni commesse anteriormente al primo gennaio, si è dell’avviso che il momento della procedura di irrogazione della sanzione amministrativa che rileva al fine dell’applicazione della regola del troncamento delle cifre decimali della relativa sanzione edittale, debba essere considerato il momento della verbalizzazione della sanzione. In tal senso, qualora la sanzione sia stata verbalizzata prima della data in riferimento, continuerà ad applicarsi per quella violazione il regime previsto alla data di verbalizzazione, e l’importo da pagare resterà quello già stabilito nel relativo verbale di accertamento. Al contrario, nella ipotesi di infrazione commessa anteriormente al primo gennaio, ma verbalizzata successivamente a tale data, il regime da applicare per il calcolo della sanzione sarà quello previsto dalla nuova normativa. Tale interpretazione, che nasce dalla considerazione del fatto che il momento della procedura di applicazione della sanzione in cui viene stabilito l’importo da pagare è il momento della verbalizzazione, trova del resto conferma nel principio di continuità degli strumenti giuridici, espresso dal regolamento CE 1103/97, in base al quale “l’introduzione dell’euro non avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento giuridico…” (art. 3), laddove per strumento giuridico si intendono “…atti amministrativi…ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;”(art 1). Pertanto, ove la misura della sanzione sia stata stabilita – attraverso la redazione del verbale di accertamento - anteriormente alla data indicata nella norma in argomento (1° gennaio 2002), tale misura non verrà modificata, ma manterrà piena efficacia anche dopo il 1° gennaio, nel caso in cui la sanzione venga estinta dopo tale data. 

  In considerazione del rilievo della tematica in esame per l’attività delle amministrazioni locali, si pregano le SS.LL. di voler dare ad esse notizia del contenuto della presente circolare.  

   

 IL DIRETTORE GENERALE - (Sorge) 

 

 

 

Lunedì, 03 Settembre 2001
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