Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12
febbraio 2002 - Supplemento Ordinario n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell’11 gennaio e del 15 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Principi
generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,
rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade e’ regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al
principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i
costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di
migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della
circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione
europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano
nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al
Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più
significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e,
nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di
tipo prevenzionale ed educativo".
Art. 2.
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1
e’ sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate
le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L’autorizzazione e’ rilasciata dal comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a
trazione animale. Essa e’ rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali
o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con
veicoli a motore l’autorizzazione e’ rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2, le parole:
"quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "le
altre";
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
"3. Per le
autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono
richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e
non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e’
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di
cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle
norme tecnico sportive della federazione di competenza.";
d) al comma 4, nel
primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla
prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti,"
sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";
e)
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate
necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono
richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di
cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità
competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole:
"L’autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le
competizioni sportive su strada, l’autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono
inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione
lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli
organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio,
di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica
effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo
le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato
con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta
tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche
dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di
svolgimento. L’abilitazione e’ rilasciata dal Ministero
dell’interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o
podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono
all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi
del comma 6-ter.";
h) dopo il comma 7 e’ inserito il
seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione e’
subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato,
dell’articolo 7, comma 1.";
i) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
"8.
Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità
amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
l) dopo il
comma 8 e’ inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e’ punito con l’arresto da
uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione
non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone
l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna e’ sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
Art. 3.
1. All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica
e’ sostituita dalla seguente: "Circolazione dei ciclomotori";
b) i commi 1,
2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare,
devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati
di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e
dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero
da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l’intestatario del
certificato di circolazione.
2. La targa e’ personale. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono
riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal
regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e’ individuato
nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una
scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo
titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel
tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione
della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi
alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l’individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la
documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per
la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di
massima semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono
sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e’ stato rilasciato il certificato di circolazione e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di
targa e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un
ciclomotore munito di targa non propria e’ soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di
identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11,
12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende
targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero
circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque
circola con un ciclomotore per il quale non e’ stato richiesto l’aggiornamento
del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le
modalità previste dal regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione e’ sottoposto chi non comunica la cessazione della
circolazione. Il certificato di circolazione e’ ritirato immediatamente da chi
accerta la violazione ed e’ inviato al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento
delle prescrizioni omesse.
13. L’intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non
provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione e’ soggetto
chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro
tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5,
6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei
casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore,
fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia
assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della
confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.".
Art. 4.
1. All’articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8
e’ sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza alfanumerica
fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può
chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto
di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere
verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata,
immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle
targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di
trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e’
consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.";
b) al comma
11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2,
3, 4 e 9, lettera b)".
Art. 5.
1. All’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare
ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al
comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola: "motoveicoli" e’ anteposta
la seguente: "ciclomotori,";
c) al comma 4, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che
trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
Art. 6.
1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica
e’ sostituita dalla seguente: "Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida,
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a
seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di
cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119,
dei comuni e delle autoscuole di cui all’articolo 123.";
d) al comma 3,
l’alinea, e’ sostituito dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme al
modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli indicati per le rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo
periodo, e’ soppressa la parola: ", comunque," ed e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis.";
f) dopo il comma 11 e’ inserito
il seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati
dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e’ subordinato ad un
esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali
di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente
all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini
dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare,
anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private
impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei
corsi organizzati in ambito scolastico e’ espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore
responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di
organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi
dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.";
g) dopo il comma 13 e’ inserito il
seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma
11-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h) il comma
14 e’ soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
"Art. 126-bis
(Patente a punti). - 1. All’atto del rilascio della patente viene
attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della
violazione di una delle norme per le quali e’ prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le
norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal
verbale di contestazione.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha
accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia,
entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte
dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza
del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito
dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona
del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata
inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante
moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3.
Ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal
comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o
privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente
di riacquistare sei punti. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve
essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli
abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i
programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo
il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il
periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio
iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del
punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità
tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui
all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente
non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento di revisione, la patente di guida e’ sospesa a tempo
indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e’ notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12,
che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".
Art. 8.
1. Al comma 9 dell’articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, e’ punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".
Art. 9.
1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1
e’ sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e
della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h
per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h
per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50
km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale
limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi
segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso
di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite
massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi
segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In
caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima
non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade
extraurbane principali.".
Art. 10.
1. Il comma 6 dell’articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e’ soppresso.
Art. 11.
1. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, e’ obbligatorio l’uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di
posizione.".
Art. 12.
1. All’articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
1, lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:" sono inserite le
seguenti: "in autostrada;".
Art. 13.
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione e’ commessa dal
conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna
e’ disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI.";
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
"4. Quando si
abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dall’alcool, gli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo
presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare
l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c)
dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento
del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti
e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell’interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli
accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 e’ sostituito dal
seguente:
"5. Qualora dall’accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e
4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento, il conducente e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le
parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4
e 4-bis,".
Art. 14.
1. Il comma 2 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha
ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti
di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso
strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare
la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita
medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette
strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal
regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in
conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’articolo 186.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.".
Art. 15.
1. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti
allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo
32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle
attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale
annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991,
n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale,
attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul
traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con
legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito,
occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per
l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di
promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella
misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e
propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio,
nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno
della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per
l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla
conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le
quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente
determinate.".
Art. 16.
1. All’articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285,
e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa apposita istanza, gli uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia
qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli
intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi
costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un
determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione
del punteggio di cui all’articolo 126-bis".
Art. 17.
Aggiornamento denominazioni
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture
ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in
cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali
modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono
intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le
denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) le
denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia";
e) le
denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero dell’economia e delle finanze";
f) le denominazioni:
"Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero
dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro
e Ministero dell’agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le
denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche
sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell’economia e delle
finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane" e’
sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della
M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti
terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite
dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri".
Art. 18.
Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell’osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l’anno scolastico in corso.
3. L’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall’articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e’ attribuito il punteggio di venti punti previsto dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente disposto dall’articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS
Norma violata | Punti | |
Art. 141 | Comma 8 | 2 |
Comma 9, 1 periodo | 4 | |
Comma 9, 2° periodo | 10 | |
Art. 142 | Comma 8 | 2 |
Comma 9 | 10 | |
Art. 143 | Comma 11 | 4 |
Comma 12 | 10 | |
Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4 | |
Art. 145 | Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 | 2 |
Comma 10, con riferimento al comma 5 | 4 | |
Comma 11 | 5 | |
Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata | 1 |
Comma 3 | 4 | |
Art. 147 | Comma 5 | 3 |
Comma 6 | 5 | |
Art. 148 | Comma 15 | 2 |
Comma 16, 1 periodo | 4 | |
Comma 16, 2° periodo | 5 | |
Art. 149 | Comma 4 | 3 |
Comma 5, 2° periodo | 5 | |
Art. 150 | Comma 4 | 1 |
Comma 5 | 5 | |
Art. 152 | Comma 3 | 2 |
Art. 153 | Comma 10 | 3 |
Comma 11 | 1 | |
Art. 154 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 2 | |
Art. 161 | Comma 2 | 4 |
Comma 4 | 2 | |
Art. 162 | Comma 5 | 2 |
Art. 164 | Comma 8 | 3 |
Art. 165 | Comma 3 | 2 |
Art. 167 | Commi 2, 3, 5 e 6, con riferimento a: | |
a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
Comma 7 | 3 | |
Art. 168 | Comma 7 | 4 |
Comma 8 | 10 | |
Comma 9 | 10 | |
Art. 169 | Comma 7 | 3 |
Comma 8 | 4 | |
Comma 9 | 2 | |
Comma 10 | 1 | |
Art. 170 | Comma 6 | 1 |
Art. 171 | Comma 2 | 3 |
Art. 172 | Commi 8 e 9 | 3 |
Art. 173 | Comma 3 | 4 |
Art. 174 | Comma 7 | 1 |
Art. 175 | Comma 13 | 4 |
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) | 2 | |
Comma 16 | 2 | |
Art. 176 | Comma 19 | 10 |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) | 4 | |
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) | 10 | |
Comma 21 | 2 | |
Art. 178 | Comma 4 | 1 |
Art. 179 | Comma 9 | 10 |
Art. 186 | Comma 2 | 10 |
Art. 187 | Comma 4 | 10 |
Art. 189 | Comma 5 | 4 |
Comma 6 | 10 | |
Comma 9 | 2 | |
Art. 191 | Comma 4 | 3 |
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.