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Ministero dei Trasporti - Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revi-sione dei veicoli.

DECRETO 2 Agosto 2007 , n. 161
testo in vigore dal: 20-10-2007

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 Agosto 2007 , n. 161
Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.


IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in specie l’articolo 104, comma 1, lettera nn), che ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime, nonche’ l’articolo 105, comma 3, lettera d), il quale ha attribuito alle province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
Visto l’articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, nonche’ quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell’articolo 80, comma 10;
Considerata la necessita’ che l’espletamento delle revisioni da parte degli uffici della motorizzazione civile avvenga senza oneri per lo Stato e, pertanto, che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti;
Ritenuto che l’espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l’esercizio della loro attivita’;
Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l’articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007 venga stabilito, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del richiamato articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in misura eguale per le operazioni eseguite dagli uffici della motorizzazione civile e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
Ritenuta la necessita’ che le predette tariffe siano adeguate alle mutate esigenze del mercato, tenuto conto degli intervenuti incrementi del costo del servizio erogato dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007);
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Revisioni svolte presso gli uffici
della motorizzazione civile

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85, è fissata in Euro 45,00 che l’utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.

Art. 2.
Revisioni svolte presso le officine autorizzate
1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e’ fissata in Euro 45,00 che l’utente corrisponde anticipatamente all’impresa interessata. A tale tariffa e’ aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l’utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall’articolo 1, per l’annotazione dell’esito della revisione sulla carta di circolazione.

Art. 3.
Controlli
1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, è assoggettato alla tariffa stabilita all’articolo 1 ed è eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalità previste dal medesimo articolo 1 entro tre giorni dalla data di effettuazione del controllo. L’esito del controllo è riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento.
2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all’espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di Euro 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall’articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

Art. 4.
Abrogazioni
1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 e’ abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Visto, Il Guardasigilli: Mastella

La tabella 3, allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 recante: “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, e’ il seguente:

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VociOperazioniTariffa (in euro)
1
Esami per conducenti di veicoli a motore
 15,00
2
Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli, ai compo-nenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell’ADR.
Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai conducenti
 
9,00
3

 Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas 
25,00
4

 Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dal Dipartimento dei trasporti terrestri. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di’ contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell’ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell’elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli 

45,00
5
Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato 200,00
6

Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne di contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell’ADR.>>. 

100,00



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Lunedì, 08 Ottobre 2007
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