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Decreti Legge 23/11/2001

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali".

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001),
convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante:
"Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori
sociali".
                             Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell’art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e’ operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1. 
Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo
  1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 180, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di
contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5
sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota
contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote
contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene
esercitata l’opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le
aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell’INPS.".
2. Al comma 6 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e’ soppresso l’ultimo periodo.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai
trattamenti liquidati a seguito dell’esercizio del diritto di opzione
operante a decorrere dal 1o gennaio 2001.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega
conferita dall’art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del
sistema contributivo) così come modificato dal presente
decreto-legge:
"1. Il montante individuale dei contributi di cui
all’art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, e’
determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino
al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati
successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a),
e’ determinata come prodotto tra il numero complessivo di
anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre
1995 dal soggetto interessato e la media delle
contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base
composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di
decorrenza della pensione impiegando il tasso di
capitalizzazione di cui all’art. 1, comma 9, della citata
legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di
riferimento di cui al comma 5. Gli anni di contribuzione
antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5,
sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota
contributiva vigente in ciascun anno e la media delle
aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti
quello in cui viene esercitata l’opzione. Per i dipendenti
dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
3. La contribuzione annua e’ data dal prodotto tra la
retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente
nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole
aliquote sono computabili nel limite massimo della
contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti dell’INPS. Per i dipendenti dello
Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi
iscritti presso l’INPS, per i periodi contributivi
antecedenti il 1o luglio 1990, si applicano le aliquote
contributive vigenti alla predetta data.
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di
cui all’art. 2, comma 9, della citata legge n. 335 del
1995, la retribuzione imponibile e’ quella indicata al
medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media
delle contribuzioni annue e’ costituito dagli ultimi anni
di anzianità contributiva precedenti la data del
31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità.
Per i dipendenti di cui al comma 4, il predetto periodo di
riferimento e’ quello stabilito dalla normativa vigente per
il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data
del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la
definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere
l’importo del massimale di cui all’art. 2, comma 18, della
citata legge n. 335 del 1995, rapportato all’anno
considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato
dall’ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al
comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel
sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 6, della
citata legge n. 335 del 1995.
8. L’importo del trattamento annuo e’ determinato
applicando al montante contributivo individuale di cui al
comma 1, quanto disposto dall’art. 1, comma 6, della citata
legge n. 335 del 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Il testo vigente del comma 6 dell’art. 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2001), come modificato dal presente
decreto-legge, e’ il seguente:
"6. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui
all’art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
l’ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due
schemi di calcolo della liquidazione del trattamento
pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e
con il sistema retributivo".
                               Art. 2.
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori
sociali e in situazioni di crisi
  1.   Per   fronteggiare   gli  effetti  e  le  ricadute  sul  piano
occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla
crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché
dall’emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l’anno 2001,
concernenti:
a) proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già
previsti da disposizioni di legge;
b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti
in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento
alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei
lavoratori coinvolti in detti programmi;
c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali
sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di
contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e
cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante
dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento
ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi
ordinari di cassa integrazione;
d) aumenti, rispettivamente, fino all’80 per cento e fino al 20
per cento, della misura massima dell’esonero di cui all’articolo 5,
commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo
stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree
territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità,
individuate dal Dipartimento della protezione civile.
2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di
sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i
relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore
fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche
tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.
3. Gli interventi di cui al comma 1, sono adottati con il concerto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, relativamente all’intervento di cui alla lettera c), con
il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e
per le politiche comunitarie.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite
complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure
di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di lire 30
miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo di
lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle
disponibilità , per l’anno 2001, del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. All’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e’ limitata a lire
10 miliardi. In tali termini e’ rettificato l’articolo 4, comma 1,
lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.".
6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il
parere di cui all’articolo 2, comma 3, del citato decreto, e’
rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della
procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame
congiunto della situazione aziendale.
Riferimenti normativi:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità , trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e’ pubblicata nellaGazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- L’art. 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova
disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) così
recita:
"1. Alle aziende, singole o associate, condotte da
coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori
agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa
gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3, comma 1, e’ concesso, a domanda, l’esonero
parziale del pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in
scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e’
verificato l’evento. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e’ autorizzato con proprio decreto, a
determinare la percentuale dell’esonero tra un minimo del
20 per cento e un massimo del 50 per cento.
2. La misura dell’esonero e’ aumentata del 10 per cento
nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le
condizioni di cui all’art. 3, comma 1, si verifichino a
carico della stessa azienda per due più anni consecutivi.
3. L’esonero e’ accordato dall’ente impositore su
presentazione di apposita domanda degli interessati,
corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.
- Il comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione) e’ il seguente:
"7. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l’occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all’autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo".
- Il testo vigente del comma 8 dell’art. 3 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo - collegato alla legge
finanziaria 1999), come modificato dal presente
decreto-legge e’ il seguente:
"8. Il Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’
rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annui a
decorrere dal 1999, finalizzato ad agevolazioni
contributive a fronte di progetti di riduzione dell’orario
di lavoro. Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e’
limitata a lire 10 miliardi. In tali termini e’ rettificato
l’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.".
- Il comma 3 dell’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 1o giugno 2000, n. 218 (Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per
la concessione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di integrazione salariale a
seguito della stipula di contratti di solidarietà , ai
sensi dell’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -
allegato 1, numeri 90 e 91) così recita:
"3. La richiesta di esame congiunto e’ presentata:
a) al competente ufficio individuato dalla regione
nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali
interessate dall’intervento straordinario di integrazione
salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali
ubicate in una sola regione;
b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora
l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più
regioni. In caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere
delle regioni interessate".
                               Art. 3.
Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Venerdì, 23 Novembre 2001
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