Venerdì 17 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Varie 29/05/2007

DISCIPLINA DEI SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI

 

Per l’ingresso in Italia di immigrati, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno, se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi. Lo prevede il disegno di legge "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 16 maggio scorso e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova. In caso di inosservanza di tale obbligo lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". La stessa sanzione si applica se lo straniero, pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/soggiorni_breve_durata/index.html
© asaps.it
Martedì, 29 Maggio 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK