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Varie 19/12/2006

Introduzione del reato di tortura

Progetto di legge approvato dalla Camera il 13 dicembre 2006 n° 915

Primo sì dalla Camera dei Deputati all’introduzione nell’ordinamento italiano del delitto di tortura, secondo quanto previsto dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984.

Le nuove disposizioni prevedono la pena della reclusione da tre a dodici anni nel caso in cui un soggetto, con violenza o minacce gravi, infligga ad una persona "forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale".

Da Altalex


 

CAMERA DEI DEPUTATI

Proposta di legge n. 915

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura

(Testo approvato dalla Camere dei deputati nella seduta del 13 dicembre 2006)

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 è inserito il seguente:

"Art. 613-bis. - (Tortura). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l’immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (Fatto commesso all’estero). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o la straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all’articolo 613-bis".


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Martedì, 19 Dicembre 2006
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