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Decreti Legge 29/11/2006

Le nuove norme in vigore dal 22 novembre - Intercettazioni, il testo in gazzetta

(Legge 281/2006)
 

Sono in vigore dal 22 novembre le nuove più restrittive norme in materia di intercettazioni telefoniche illegali. è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 Novembre 2006 il testo del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2006, n. 281 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche».Il provvedimento prevede, tra l’altro, che sia il Giudice per le indagini preliminari (Gip) a disporre in tempi rapidi e certi la distruzione delle intercettazioni illegalmente raccolte. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui è stata disposta la distruzione è punito con la pena di reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Per chi dovesse detenere intercettazioni illegali è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e, nel caso in cui l’interessato sia un pubblico ufficiale, la reclusione da uno a 5 anni. La parte lesa, infine, può chiedere ai mezzi di informazione (in solido editore e direttore responsabile) un risarcimento di 50 centesimi per ogni copia stampata o da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso la multa non potrà essere inferiore a 10.000 euro.

da Cittadinolex


Testo del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2006, n. 281, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.»(Gazzetta Ufficiale n 271 del 21 Novembre 2006)

Articolo 1.

1. L’articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "articolo 240 (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127[1], dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza.

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.".

 
Articolo 2.

1. All’articolo 512 del codice di procedura penale[2], dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. è sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240".

 Articolo 3.

1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Articolo 4.

1. A titolo di riparazione può essere richiesta all’autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L’azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della

prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Articolo 5.
 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


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Mercoledì, 29 Novembre 2006
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