Intervento
del Governo al fine di attuare la sentenza della Corte di
giustizia Europea del 14 settembre (C-228/05) con sui sono state ritenute illegittime
le limitazioni alla detraibilità dell’IVA su beni come autoveicoli e carburanti
utilizzati nell’attività d’impresa. Da Altalex
Testo del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2006), coordinato con la
legge di conversione 10 novembre 2006, n. 278, (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee in data 14 settembre 2006 nella causa
C-228/05, in materia di detraibilita’ dell’IVA». (G.U.
n. 265 del 14-11-2006) Avvertenza: Art. 1. 1.
Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05,
(( in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13
settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione
)) acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica (( entro il 15 aprile 2007
)) apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da
approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ((
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale )). Con il medesimo provvedimento sono
individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a
fondamento dell’istanza di rimborso. (( Con il predetto provvedimento possono
essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell’imposta
per distinti settori di attivita’ in relazione alle quali e’ ammesso il
rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non
aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non
presentano l’istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la
possibilita’ di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore
presentando apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli
elementi comprovanti la misura, nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione, dell’effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza,
stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma )). Art. 2. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle
Camere per la conversione in legge. |
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