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Decreti Legge 16/11/2006

Detraibilità IVA: norme per l’adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia

Decreto Legge 15 settembre 2006 n° 258 , G.U. 15 settembre 2006

Intervento del Governo al fine di attuare la sentenza della Corte di giustizia Europea del 14 settembre (C-228/05) con sui sono state ritenute illegittime le limitazioni alla detraibilità dell’IVA su beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell’attività d’impresa.
In base al decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006, convertito dalla legge n. 278 del 10 novembre 2006, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi per ottenere il rimborso, escluse compensazioni e detrazioni, dovranno presentare per via telematica, entro il 15 dicembre di quest’anno, apposita istanza, utilizzando lo specifico modulo che verrà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Da Altalex


 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n.258

Testo del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2006), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 278, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita’ dell’IVA».

(G.U. n. 265 del 14-11-2006)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono visibili sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita’ europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, (( in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa, arte o professione )) acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica (( entro il 15 aprile 2007 )) apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, (( da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale )). Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell’istanza di rimborso. (( Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori di attivita’ in relazione alle quali e’ ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non presentano l’istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilita’ di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, dell’effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma )).
Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(( 2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della autorizzazione riconosciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio». ))

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.


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Giovedì, 16 Novembre 2006
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