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Varie 04/10/2006

Nuovo regolamento ISVAP

Regolamento n.4 (GU n.224 del 26 settembre 2006)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 9 agosto 2006
Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale  dei contratti R.C. auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) Capo I (Disposizioni generali),  nonché  la  disciplina  relativa  all’attestazione sullo stato  del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio dell’assicurazione)  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni.
(Regolamento n. 4). (GU n. 224 del 26-9-2006)


L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza  sulle assicurazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, approvativi del Codice delle assicurazioni private;
  Ritenuta la necessità di disciplinare l’attestazione sullo stato del rischio in conformità all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Ritenuta altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore, in conformità all’art. 191, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli  assicurati  in  occasione  di  ciascuna  scadenza  annuale  dei contratti;  ciò  al  fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto R.C. auto ed alle eventuali  variazioni  tariffarie  e di  favorire una scelta più consapevole con riferimento  sia  al  livello  tariffario che alle condizioni   contrattuali praticate dalle  imprese,  promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori  ed   incentivino   la competitività tra le imprese;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
  1 Nel presente Regolamento si intendono per:
    a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    b) «imprese»   o  «assicuratore»:  le  imprese  di  assicurazione autorizzate  in  Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché le imprese di assicurazione aventi  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro  dell’Unione della responsabilità  civile  auto  in  regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
    c) «assicurazione   obbligatoria   della  responsabilità  civile derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore»: l’assicurazione obbligatoria    della    responsabilità   civile   derivante   dalla circolazione  dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla  responsabilità  del  vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    d) «contraente»:  la  persona  fisica  o giuridica che stipula il contratto  di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
    e) «attestazione  sullo  stato  del  rischio»:  il  documento che l’impresa  e’  tenuta  a  rilasciare  al  contraente,  nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
    f) «classe  di’  merito»:  categoria  alla  quale il contratto e’ assegnato,   sulla   base  di  una  scala  di  valutazione  elaborata dall’impresa   e   correlata   alla   sinistrosità   pregressa,  per individuare  il  presumibile  livello  di rischiosità della garanzia prestata;
    g) «periodo  di  osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai  fini  della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
    h) «regole  evolutive»:  modalità definite dall’impresa relative alla  variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f);
    i) «sinistro  riservato»  o  «sinistro posto a riserva»: sinistro per   il  quale  l’impresa  ha  appostato  in  bilancio  una  riserva corrispondente  alle  somme  che,  secondo  una  prudente valutazione effettuata   in   base   ad  elementi  obiettivi,  prevede  di  dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
    j) «sinistro eliminato come senza seguito»: sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il quale l’impresa, non avendo effettuato   alcun   pagamento,   ha successivamente  eliminato  la appostazione a riserva;
    k) «contratto  di  leasing»:  contratto  di  locazione  in cui il locatore  concede  in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Art. 2.
Obblighi di comunicazione
  1.  Le  imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
  2. L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non  rinnovare  il  contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui  l’assicuratore,  pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza  di  disdetta  nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla  formalizzazione  della  disdetta  in  caso  di  applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
  3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere  a formalizzare  disdetta  contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del decreto.

Art. 3.
Contenuto della comunicazione
  1.  La  comunicazione  e’ redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
    la data di scadenza del contratto;
    eventuali  modalità  di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
    indicazioni  in  merito  al  premio  di  rinnovo  della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.

Art. 4.
Obbligo di rilascio dell’attestazione
sullo stato del rischio
  1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della  scadenza  del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2, l’attestazione sullo stato del rischio.
  2.  L’obbligo  di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e’ stato stipulato, nonché nel caso  in  cui  sia  prevista  la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
  3.  Nel  caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l’attestazione,  unitamente  alla comunicazione di cui all’art. 2 del presente  Regolamento,  deve  essere  rilasciata almeno trenta giorni antecedenti  alla  scadenza  del  periodo  di  tempo  per il quale il contratto e’ stato prorogato all’atto della riattivazione.
  4.  Le imprese inviano un’attestazione aggiornata e rettificata nel caso   in   cui   un   sinistro   riservato,  che  abbia  dato  luogo all’applicazione  della  conseguente  maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono  modalità  per il rimborso del maggior premio pagato anche nel  caso  in  cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più   in   essere.   Il  contraente  ha  diritto  di richiedere  la riclassificazione  del contratto in corso all’assicuratore che presta la copertura.
  5.  Qualora  in  corso  di  contratto  si  sia verificata una delle seguenti  circostanze:  furto  del  veicolo,  esportazione definitiva all’estero,   consegna  in  conto  vendita,  demolizione,  cessazione definitiva  della  circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso,  le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo  obbligo  sussiste  nei  casi  di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di   cui   all’art.   171,   comma 1,  lettera a)  del  Codice  delle assicurazioni.

Art. 5.
Rilascio di duplicati dell’attestazione
sullo stato del rischio
  1.  Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente   dell’attestazione  sullo  stato  del  rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
  2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore  rilascia  a  quest’ultimo  un  duplicato su richiesta,  senza  applicazione  di  costi.  Analoga  disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di  riservato   dominio   o  del  locatario  in  caso  di  locazione finanziaria.
  3.  Il duplicato  può  essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega  scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia  di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.

Art. 6.
Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio
  1. L’attestazione contiene:
    a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
    b) il  nome  del  contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
    c) il numero del contratto di assicurazione;
    d) i  dati  della  targa  del  veicolo per la cui circolazione il contratto  e’  stipulato  ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
    e) la  forma  tariffaria in base alla quale e’ stato stipulato il contratto;
    f) la  data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
    g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto  per  l’annualità  successiva  e  la classe di conversione universale  come  definita nell’allegato 2, nel caso che il contratto sia  stato  stipulato  sulla  base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza  annuale,  la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di  un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
    h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con  seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con  soli  danni  alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la  maggiorazione  del  premio  avvalendosi  della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
    i) gli  eventuali  importi  delle  franchigie,  richiesti  e  non corrisposti dall’assicurato;
    j) la firma dell’assicuratore.

Art. 7.
Decorrenza e durata del periodo di osservazione
1.    Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione  inizia  dal  giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità  assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due  mesi  prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 8
Consegna dell’attestazione sullo stato del rischio
all’assicuratore - Validità dell’attestazione
  1.  All’atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l’attestazione sullo stato del rischio.
  2.  Il  periodo  di  validità  dell’attestazione  sullo  stato del rischio e’ pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto   di   furto,   demolizione  o  cessazione  definitiva  della circolazione,  la  validità  della  relativa attestazione si intende posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.
  3.  Qualora all’atto della stipulazione del contratto il contraente si   trovi   nell’impossibilità   di   consegnare   all’assicuratore l’attestazione,  può  comunque  provvedervi  entro  tre mesi da tale data.   All’atto   della   consegna  l’assicuratore  riclassifica  il contratto  sulla  base delle informazioni contenute nell’attestazione stessa  e  calcola  l’eventuale  differenza  di  premio  risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.
  4.  In deroga al comma 2 la validità dell’attestazione sullo stato del  rischio e’ posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza  del  contratto  a  cui  si  riferisce  a  condizione che il contraente  abbia  dichiarato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli articoli 1892  e  1893  del  codice  civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
  5.  Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita,  il  furto,  la  demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo precedentemente  assicurato,  l’assicuratore  classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.
  6.  Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla  base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del  veicolo  che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
  7.  In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un  veicolo, l’utilizzatore dello stesso  può  richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni  contenute  nella predetta  attestazione dello stato di rischio  l’assicuratore  classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua  proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione  rilasciata  dal  contraente  del  precedente contratto assicurativo.

Art. 9.
Abrogazioni
  1. Sono o restano abrogate:
    la circolare ISVAP n. 111 dell’8 marzo 1989;
    la circolare ISVAP n. 260 del 30 novembre 1995;
    la circolare ISVAP n. 420 del 7 novembre 2000;
    la  circolare  ISVAP  n.  502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;
    la circolare ISVAP n. 555 del 17 maggio 2005.

Art. 10.
Modalità organizzative
  1.  Le  imprese  predispongono  le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11.
Pubblicazione
  1.  Il  presente Regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel Bollettino dell’ISVAP. E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Autorità.

Art. 12.
Entrata in vigore
  1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
   
      Roma, 9 agosto 2006
                                                                                          Il presidente: Giannini


                                                               Allegato 1
COMUNICAZIONE
1. Informazioni generali

    Polizza n. ..................  scadenza: gg/mm/aa
    Inserire la seguente frase:
    «In   allegato   alla   presente  comunicazione  viene  trasmessa l’attestazione  sullo  stato del rischio; quest’ultimo documento deve essere  presentato  al  momento  della  sottoscrizione  del contratto qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.».
             2. Informazioni sulla disdetta contrattuale

    In  caso  di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti  che,  pur  prevedendo  la  proroga  tacita  in  assenza di disdetta   nei  termini  contrattualmente  previsti,  rinuncino  alla formalizzazione  della  disdetta  in  caso  di adeguamenti tariffari,
inserire la seguente frase:
    «Qualora  Lei  non  abbia  intenzione  di  proseguire il rapporto assicurativo  per  la  prossima  annualità  si  informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta.».
    Negli altri casi:
    «Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima   annualità,  si  informa  che  il  Suo  contratto  prevede l’obbligo  di  comunicazione  scritta  della  disdetta  da effettuare mediante  raccomandata o telefax entro quindici giorni dalla scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i....
    Qualora  ne  ricorrano  i presupposti (art. 172, comma 1, decreto legislativo n. 209/2005), inserire la seguente frase:
    «Si  informa  che  la  variazione  tariffaria  in aumento risulta superiore  al  tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei non  abbia  intenzione  di  prorogare  la  garanzia  per  la prossima annualità, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione  scritta  da  inoltrarsi  con  raccomandata,  telefax o consegna  a  mano  entro  il  giorno  di  scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i....
    Qualora  l’impresa  intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:
                3. Informazioni sul premio di rinnovo

    Inserire la seguente frase:
    «Il   premio   relativo   all’annualità  precedente  e’  pari  a Euro .......................
    Il   premio  per  il  rinnovo  della  garanzia  per  la  prossima annualità in scadenza e’: Euro .......................
    La  differenza  rispetto  all’annualità  precedente  e’ data dai seguenti fattori:
      +/- Euro YYYYY per variazione tariffaria;
      +/- per variazione classe di merito;
      +/- per ...........................
    Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell’annualità in scadenza, inserire la seguente frase:
    «nel  corso  del  periodo  di osservazione in scadenza sono stati liquidati n. ......... sinistri:
      sinistro n. ....  del gg/mm/aa  parti: ....  importo liquidato: Euro ....  il gg/mm/aa
      sinistro n. ....  del gg/mm/aa  parti: ....  importo liquidato: Euro ....  il gg/mm/aa
    Qualora  Lei  intenda  rimborsare  il/i suddetto/i sinistro/i, la società procederà a riclassificare il Suo contratto nella classe di merito  .........  corrispondente  alla  classe CU zz per la quale il premio    relativo   per   la   prossima   annualità   e’   pari   a Euro ...............   Tale   facoltà  sussiste  anche  in  caso  di esercizio della disdetta contrattuale».
    Qualora   siano   previste   garanzie   accessorie   e’  facoltà dell’impresa aggiungere la seguente frase:
    «Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:»
    Inserire la tabella seguente

Garanzie
prestate    Premio
annualità
precedente    Massimale annualità precedente    Premio
offerto    Massimale offerto
Furto               
Incendio               
Cristalli               
Assistenza               
               


    Qualora  l’impresa  intenda  fornire  le  informazioni sul premio mediante  la  propria  rete distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:
                4. Informazioni sul premio di rinnovo

    Inserire la seguente frase:
    «Per  informazioni  sul premio relativo al rinnovo della garanzia per   la   prossima   annualità   si  rivolga  al  suo  agente/punto vendita/nostro call center ................ che Le darà informazioni su:
      premio  di  rinnovo  R.C.  auto,  con  dettaglio  sulle singole componenti   di   variazione del   premio  rispetto  all’annualità precedente.
    In  ogni caso, Le ricordo che consultando il nostro sito internet (www.     )  può  calcolare e scaricare un preventivo personalizzato valido  per  almeno  sessanta  giorni  dalla  data  di  consultazione (qualora  previsto) eventuale facoltà di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della classe di merito.
    (Qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.».


      Allegato 2

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

    1.  Per  i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale  (CU) o della classe di merito CIP, l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito
riportati.
    In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
    Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell’impresa:
      a) viene  determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità  in  corso),  senza  sinistri  di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

Tabella 1
Anni senza sinistri
Classe di merito
5
9
4
10
3
11
2
12
1
13
0
14

    N. B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la  tabella  della  sinistrosità  pregressa  riporta  le  sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
      b) si  prendono,  quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri,   pagati   o  riservati  con  danni  a  persone,  provocati nell’ultimo  quinquennio  (compresa  l’annualità in corso); per ogni sinistro  viene  applicata una maggiorazione di due classi giungendo, cosi’, a determinare la classe di assegnazione.
    A titolo di esempio:
      - il   rischio  assicurato  da  5  anni  senza  sinistri  sarà collocato nella classe 9;
      - il  rischio  assicurato  da  5  anni  con  un  sinistro sarà collocato  nella  classe  12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
      - il  rischio  assicurato  da  3  anni  e  senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
      - il  rischio  assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno  sarà  collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
      - il  rischio  assicurato  da  4  anni  con  2 sinistri in anni diversi  sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
    2.  Nel  caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole  che  prevedono  ad  ogni  scadenza annuale la variazione in aumento  od  in  diminuzione  del  premio  applicato  all’atto  della stipulazione  in  relazione  al  verificarsi  o  meno di sinistri, il contratto  e’  assegnato  alla classe di merito di pertinenza tenendo conto  delle  indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio  rilasciata  dal  precedente  assicuratore  e,  dunque, della classe  di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa  deve  prevedere  una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare  al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe  CU  indicata nell’attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall’impresa anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).

DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

- REGOLE DI CORRISPONDENZA
    Per  le  annualità  successive  a  quella  di  acquisizione  del rischio,  le  imprese  sono  tenute  ad  adottare un «doppio binario» (classi  interne  e  classi  CU)  in modo che nell’attestazione sullo stato  del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in  virtu’  dei  criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata.  Ciò  al  fine  di  evitare  che, alla luce del variabile numero  di  classi  interne  previste  dalle imprese, la libertà di’ scelta  del consumatore risulti compromessa dall’assenza di chiari ed
espliciti parametri di comparazione.
    Di  seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l’annualità successiva,

Tabella 2

CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI
Classe di merito
0 sinistri
1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
4 o più sinistri
1
1
3
6
9
12
2
1
4
7
10
13
3
2
5
8
11
14
4
3
6
9
12
15
5
4
7
10
13
16
6
5
8
11
14
17
7
6
9
12
15
18
8
7
10
13
16
18
9
8
11
14
17
18
10
9
12
15
18
18
11
10
13
16
18
18
12
11
14
17
18
18
13
12
15
18
Mercoledì, 04 Ottobre 2006
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