LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048)
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048)
(GU Serie Generale n.70 del 24-3-2016)
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a
sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici
anni...
Pubblichiamo il testo della legge 23 marzo 2016 sull’Omicidio stradale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24-3-2016. In vigore dalla mezzanotte del 25 marzo. (ASAPS)