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LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del  reato  di  lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  al  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274. (16G00048)

(GU n.70 del 24 marzo 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048)

(GU Serie Generale n.70 del 24-3-2016)

 
  1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:  «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina della circolazione stradale e' punito con  la  reclusione  da  due  a
sette anni.
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cagioni  per  colpa  la morte di una persona, e' punito con la reclusione da  otto  a  dodici
anni...

>LEGGI IL TESTO INTEGRALE

 


Pubblichiamo il testo della legge 23 marzo 2016 sull’Omicidio stradale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24-3-2016. In vigore dalla mezzanotte del 25 marzo. (ASAPS)

Venerdì, 25 Marzo 2016
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