DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
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TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO 7 - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (ARTT. 178-180 C.S.) Art. 376. Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia (art. 180 C.s.). |
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1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo. 2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.
3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente:
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______________________ (*) Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione. (1) La vidimazione della patente non è più necessaria, essendo stata abrogata la relativa tassa di concessione governativa. |
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