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Art. 180.

(Possesso dei documenti di circolazione e di guida)

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;(01)

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;(02)

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,(6)  [Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.](1)(3)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale(5), la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.(4)

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.](2)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 100,00.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.(1)

_______________________________

(01) Lettera così sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. a), del del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011),  in vigore dal  19 gennaio 2013.

(02) Parole aggiunte dall'art. 18, comma 2, lett. b), del del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011),  in vigore dal  19 gennaio 2013.

(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.

(2) Comma dapprima così sostituito con D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito, con modificazioni nella legge 1.8.2003, n. 214, la cui entrata in vigore è stata fissata all'1.7.2004. Fino a tale data era quindi vigente il seguente testo: "Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento", oggi definitivamente abrogato dall'art. 18, comma 2, lett. c), del del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 (G.U. n. 99 del 30.04.2011),  in vigore dal  19 gennaio 2013.

(3) Con sentenza n. 280 del 24 luglio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 180, comma 4, come integrato dall’articolo 3, comma 17, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

(4) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010).

(5) Parole  così sostituite dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (GU n. 15 del 18.01.2013).

(6) Comma modificato dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

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