DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
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TITOLO IV GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI 1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.) B) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA (ARTT. 119-121 C.S.) Art. 332. Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità di esami di idoneità(1) (art. 121 C.s.). |
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1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonché le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.(2) 2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti(3), con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi. 3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti(4) provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento. |
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(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, lett. a), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017). (2) Comma così sostituito dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017). (3) Parole così sostituite dall'art. 1, lett. c), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017). (4) Parole così sostituite dall'art. 1, lett. d), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017).
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Art. 333. Esami con veicoli muniti di doppi comandi.
Modalità e termini per il rilascio della patente
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1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice. 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.
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