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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303)

TITOLO IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

1 - PATENTE DI GUIDA

(ARTT. 115-121 C.S.)

B) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA

(ARTT. 119-121 C.S.)


Art. 332.

Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,

gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

in materia di esami di idoneità di esami di idoneità(1)

(art. 121 C.s.).

1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonché le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.(2)

2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti(3), con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.

3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti(4) provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.

  (1) Rubrica così modificata dall'art. 1, lett. a), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017).

  (2) Comma così sostituito dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017).

  (3) Parole così sostituite dall'art. 1, lett. c), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017).

  (4) Parole così sostituite dall'art. 1, lett. d), del D.P.R. 25/07/2017, n. 141, in vigore dall'8/10/2017 (GU n. 223 del 23.09.2017).

Art. 333.

Esami con veicoli muniti di doppi comandi.

Modalità e termini per il rilascio della patente
(art. 121 C.s.).

1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.

2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.

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